Il contratto di lavoro subordinato non è a termine

Lo afferma la Sentenza 7468/2002 della Corte di Cassazione del 21 maggio 2002

Sul sito web del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) è pubblicata la Sentenza n. 7468/2002 della Corte di Cassazione-Sezione lavoro, depositata il 21 maggio scorso, nella quale compie una sintetica analisi delle recenti novità in tema di contratto di lavoro subordinato ed in particolare di quelle apportate al nostro ordinamento dal decreto legislativo 368/2001. Tale decreto, ridisciplinando espressamente la materia, consente in via generale ” l’ apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostituivo ( la giustificazione del termine è delimitata con un parametro che richiama quello che, nell’ ambito del potere datorile ex articolo 41 della Costituzione consente – in più ristretto spazio che non prevede ragioni di carattere ” sostitutivo” – il trasferimento del lavoratore ex articolo 2103 del C.C. e quello che – in uno spazio maggiormente ristretto che non prevede ragioni dicarattere ” organizzativo”- consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex articolo 3 della legge 604/66). Infatti, il decreto legislativo 368 del 2001, che ha introdotto la possibilità dell’ apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, abrogando la legge 230/62, non ha tuttavia liberalizzato totalmente il contratto a termine. Occorre infatti fare riferimento al limite ( confermato anche dalla Corte Costituzionale 41/2000) stabilito dalla direttiva comunitaria 70/1999 ( emessa in attuazione dell’ accordo quadro concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali, ove si ” considera che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati ed a migliorare il rendimento”, si afferma la necessità che il termine abbia giustificazione in condizioni oggettive, e si fissano principi per evitare abusi derivanti dall’ utilizzazione dei contratti a tempo determinato). E questo limite, espressamente richiamato dal nomen e dal preambolo, è recepito nel fondamento stesso del decreto legislativo 368/2001; poiché per il contratto a termine è necessario un atto scritto e motivato ( articolo 1 secondo comma; ovvero, per brevi periodi ex articolo 1 quarto comma, la necessaria prova delle relative delle relative ragioni) ed illegittime proroghe vanificano il termine stesso( articolo 5 secondo, terzo e quarto comma), il termine costituisce deroga di un generale sottinteso principio: il contratto di lavoro subordinato, per sua natura, non è a termine.

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