Stop al cadmio negli accumulatori elettrici

Lo stabilisce la Decisione della Commissione del 27 giugno 2002

La G.U.C.E. L 170/81 del 29 giugno 2002 pubblica la Decisione della Commissione del 27 giugno 2002 che modifica l’ allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso. A norma della citata Direttiva, la Commissione, essendo tenuta a valutare, in base al progresso tecnico e scientifico, talune sostanze pericolose vietate dall’ articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della stessa direttiva, è giunta a concludere che determinati materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente devono beneficiare o continuare a beneficiare di un’ esenzione dal divieto d’ impiego, poiché per essi l’ uso di queste sostanze pericolose risulta ancora inevitabile. Talune esenzioni dal divieto d’ impiego, riguardanti determinati materiali o componenti, devono essere limitate-secondo la Commissione -sia nell’ ambito di applicazione sia nella durata, di guisa che le sostanze pericolose siano eliminate nei veicoli non appena il loro uso potrà essere evitato. Con la Decisione della Commissione del 27 giugno 2002, in base alle considerazioni di cui sopra, l’ allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo contenuto nella Decisione stessa la quale prevede, in particolare, che il cadmio negli accumulatori dei veicoli elettrici non venga immesso sul mercato dopo il 31 dicembre 2005. Infatti, è previsto che – secondo gli attuali dati tecnici e scientifici e la valutazione ambientale complessiva- entro questa data saranno disponibili sostanze sostitutive e sarà garantita la disponibilità dei veicoli elettrici. L’ analisi della progressiva sostituzione del cadmio deve comunque essere proseguita, tenendo conto – secondo la Commissione – della disponibilità di veicoli elettrici. La Commissione stessa, pubblicherà i risultati raggiunti entro il 31 dicembre 2004 e, qualora i risultati lo giustifichino, potrà proporre una proroga del termine previsto ai sensi dell’ articolo 4, paragrafo 2,lettera b) della direttiva 2000/53/CE.

Fonte: Eur-Lex

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