Interventi in materia di entrate e di contrasto al lavoro nero

Con riferimento all’art. 36 bis della Legge 248/06, la Direzione centrale di vigilanza sulle entrate ed economia sommersa dell’INPS ha emanato la Circolare n. 111 del 13 ottobre 2006 avente per oggetto gli “Interventi in materia di entrate e di contrasto l lavoro nero”.

Dopo le regole per il contrasto al lavoro nero e la promozione della sicurezza, approfonditi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la Circolare n. 29 del 28 settembre 2006 con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti operativi sulle novità introdotte dal decreto legge 4 luglio 2006,n. 223, convertito poi nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 e, in particolare, sul nuovo articolo 36 bis contenente “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”, la Direzione centrale di vigilanza sulle entrate ed economia sommersa ha fatto seguire la Circolare n. 111 del 13 ottobre 2006 sottolineando che, al titolo III della legge n. 248 del 4 agosto 2006, tra le misure di contrasto all’evasione ed elusione fiscale e recupero della base imponibile, all’articolo 36 (misure per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei posti di lavoro) alcuni fenomeni interessano l’attività del personale ispettivo dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, nell’ambito della lotta al lavoro nero ed l recupero contributivo.
Premettendo che, non essendo prevista una norma transitoria che regoli la successione delle disposizioni nel tempo, “si ritiene che per le situazioni non definite o compiute, quindi ancora in atto al 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge di conversione, la regolamentazione applicabile è quella contenuta nell’articolo 36 bis.
Per le irregolarità indicate nel provvedimento in esame, punite con sanzioni amministrative, si applicano i principi contenuti nell legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.
In linea generale, alvo disposizione contraria indicata nella legge stessa, le violazioni costituenti illeciti amministrativi possono essere rilevate e contestate dagli organi ispettivi degli Enti preposti ai controlli fiscali, contributive e del lavoro.
Tra le violazioni più significative viene ricordato :
-il provvedimento di sospensione cantiere edile (art. 36 bis, comma 1);
-il Documento di riconoscimento per il personale occupato nei cantieri edili (art.36 bis, commi 3,4 e 5);
–le Assunzioni in edilizia (art.36 bis, comma 6);
-Lavoratori in nero (art. 36 bis, comma 7);
-Riduzioni contributive alle imprese edili (art.36 bis, comma ottavo)

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