Intolleranza al glutine: composizione ed etichettatura dei prodotti alimentari.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 16/3 del 21.1.2009 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 41/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.

Il presente regolamento(CE) si richiama alla direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti destinati ad una alimentazione particolare che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, sono destinati a rispondere alle esigenze nutrizionali particolari di gruppi specifici della popolazione. Le persone affetti da celiachia soffrono di intolleranza al glutine e rappresentano dunque uno dei gruppi specifici della popolazione i cui sopra.

L’industria alimentare ha elaborato una gamma di prodotti presentati come “senza glutine” o con termini equivalenti. Le differenze tra le disposizioni nazionali riguardo alle condizioni per l’uso di tali designazioni dei prodotti possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti stessi e non garantiscono lo stesso livello di protezione di protezione per i consumatori, la Commissione europea, a fini di chiarezza, ha ritenuto opportuno disciplinare sul piano comunitario le condizioni per l’utilizzo dei termini relativi all’assenza di glutine.

E’ scientificamente appurato che il frumento (ovvero tutte le specie di Triticum, come il frumento duro, la spelta e il kamut), la segale e l’orzo sono cereali contenenti glutine. Il glutine presente in tali cereali può provocare effetti negativi per la salute delle persone intolleranti al glutine che devono quindi evitare ogni contatto con esso.

Con il presente regolamento(CE) stabilisce la composizione e l’etichettatura dei prodotti destinati alle persone intolleranti al glutine, ovvero:
1. Il contenuto di glutine dei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine, consistenti di ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena e da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurne il glutine, o contenenti uno o più di tali ingredienti, non deve superare 100mg/kg nei prodotti alimentari venduti al consumatore finale.
2. L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti di cui al paragrafo precedente devono riportare la menzione “con contenuto di glutine molto basso”. E’ammessa la menzione “senza glutine” se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg nei prodotti alimentari quali venduti al consumatore finale.
3. L’avena contenuta nei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine deve essere stata specialmente prodotta, preparata e/o lavorata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, delle segale, dell’orzo o delle loro varietà incrociate; inoltre, il suo contenuto di glutine non deve superare 20 mg/kg.
4. I prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine e consistenti di ingredienti che sostituiscono il frumento, la segale, l’orzo, l’avena e le loro varietà crociate, o contenenti uno o più di tali ingredienti, non devono avere un contenuto di glutine superiore a 20 mg/kg nei prodotti alimentari venduti al consumatore finale. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di detti prodotti deve contenere la menzione “senza glutine”.
5. Qualora prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine contengano ingredienti che sostituiscono il frumento, la segala, l’orzo, l’avena o le loro varietà incrociate e ingredienti ricavati dal frumento, dalla segala, dall’orzo, dall’avena o dalle loro varietà incrociate, specificatamente lavorati per ridurne il contenuto di glutine, sono applicabili i paragrafi 1,2 e3; non è invece applicabile il paragrafo 4.
6. Le menzioni “con contenuto di glutine molto basso” o “senza glutine” di cui i paragrafi 2 e 4 devono essere indicate accanto alla denominazione di vendita del prodotto.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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