Lindustria alimentare ha elaborato una gamma di prodotti presentati come senza glutine o con termini equivalenti. Le differenze tra le disposizioni nazionali riguardo alle condizioni per luso di tali designazioni dei prodotti possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti stessi e non garantiscono lo stesso livello di protezione di protezione per i consumatori, la Commissione europea, a fini di chiarezza, ha ritenuto opportuno disciplinare sul piano comunitario le condizioni per lutilizzo dei termini relativi allassenza di glutine.
E scientificamente appurato che il frumento (ovvero tutte le specie di Triticum, come il frumento duro, la spelta e il kamut), la segale e lorzo sono cereali contenenti glutine. Il glutine presente in tali cereali può provocare effetti negativi per la salute delle persone intolleranti al glutine che devono quindi evitare ogni contatto con esso.
Con il presente regolamento(CE) stabilisce la composizione e letichettatura dei prodotti destinati alle persone intolleranti al glutine, ovvero:
1. Il contenuto di glutine dei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine, consistenti di ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena e da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurne il glutine, o contenenti uno o più di tali ingredienti, non deve superare 100mg/kg nei prodotti alimentari venduti al consumatore finale.
2. Letichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti di cui al paragrafo precedente devono riportare la menzione con contenuto di glutine molto basso. Eammessa la menzione senza glutine se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg nei prodotti alimentari quali venduti al consumatore finale.
3. Lavena contenuta nei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine deve essere stata specialmente prodotta, preparata e/o lavorata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, delle segale, dellorzo o delle loro varietà incrociate; inoltre, il suo contenuto di glutine non deve superare 20 mg/kg.
4. I prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine e consistenti di ingredienti che sostituiscono il frumento, la segale, lorzo, lavena e le loro varietà crociate, o contenenti uno o più di tali ingredienti, non devono avere un contenuto di glutine superiore a 20 mg/kg nei prodotti alimentari venduti al consumatore finale. Letichettatura, la presentazione e la pubblicità di detti prodotti deve contenere la menzione senza glutine.
5. Qualora prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine contengano ingredienti che sostituiscono il frumento, la segala, lorzo, lavena o le loro varietà incrociate e ingredienti ricavati dal frumento, dalla segala, dallorzo, dallavena o dalle loro varietà incrociate, specificatamente lavorati per ridurne il contenuto di glutine, sono applicabili i paragrafi 1,2 e3; non è invece applicabile il paragrafo 4.
6. Le menzioni con contenuto di glutine molto basso o senza glutine di cui i paragrafi 2 e 4 devono essere indicate accanto alla denominazione di vendita del prodotto.
(LG-FF)