Nel S.O. n. 72 della Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dellinquinamento.
Come si ricorderà, in Italia la dir. 96/61/CE è stata resa operativa, limitatamente alla disciplina per gli impianti industriali e produttivi esistenti, con il D.Lgs. 4/8/99, n.372, pubblicato sulla G.U. il 26/10/99. Con tale decreto è stato introdotto uno strumento normativo che, nellambito di un sistema autorizzativo, opera secondo principi generali di prevenzione, avendo per obiettivo il miglioramento delle prestazioni in termini di prevenzione e riduzione dellinquinamento complessivamente prodotto da determinati complessi industriali. Le modalità dazione proposta dal D.Lgs 372/99 è incentrata su un approccio integrato per la prevenzione e la riduzione dellinquinamento proveniente dai diversi settori produttivi, approccio integrato dal punto di vista di un coordinamento delle autorità competenti relative alle procedure di autorizzazione allesercizio per i gestori degli impianti industriali previsti nellallegato al decreto, approccio integrato al controllo delle emissioni nellambiente, essendo questultimo non più diviso in tre mezzi separati (acqua, aria e suolo), ma come un unicum da proteggere.
Con lemanazione del D.Lgs 18/02/05, n. 59 che abroga, insieme ad altri provvedimenti in materia, il decreto legislativo 372/99 viene recepita, nella sua completezza, la direttiva 96/61/CE innovando il rapporto fra ambiente e politica industriale con lobiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema autorizzatorio (autorizzazione integrata ambientale). Infatti , il nuovo decreto di recepimento disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dellautorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui allAllegato I (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, impianti di incenerimento rifiuti urbani, impianti per leliminazione dei rifiuti non pericolosi, impianti industriali destinati alla fabbricazione, impianti per la concia delle pelli, impianti per leliminazione o il recupero di carcasse, impianti per lallevamento intensivo del pollame, impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, impianti per la fabbricazione di carbonio o grafite per uso elettrico,ecc.), nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi ai fini del rispetto dellautorizzazione integrata. Lautorizzazione integrata ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nuovi ovvero oggetto di modifiche sostanziali, deve essere rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto, che costituisce il compiuto recepimento della dir. 96/61/CE e nel rigoroso rispetto del termine di cui allart. 5, comma 12 sulla procedura ai fini del rilascio dellautorizzazione integrata ambientale (AIA).
Le Autorità competenti (Stato, Regioni e Province) nel determinare le condizioni per lautorizzazione ambientale integrata (AIA), fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, devono tenere conto dei seguenti principi generali: – devono essere prese le opportune misure di prevenzione dellinquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;- deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del D.Lgs 5/02/97, n. 22 e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti vanno recuperati o, ove ciò sia tecnicamente o economicamente impossibile, vanno eliminati evitando e riducendo limpatto ambientale; – lenergia deve essere utilizzata in modo efficace;-devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;-deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
Con lemanazione del D.Lgs 18/02/05, n. 59 che abroga, insieme ad altri provvedimenti in materia, il decreto legislativo 372/99 viene recepita, nella sua completezza, la direttiva 96/61/CE innovando il rapporto fra ambiente e politica industriale con lobiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema autorizzatorio (autorizzazione integrata ambientale). Infatti , il nuovo decreto di recepimento disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dellautorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui allAllegato I (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, impianti di incenerimento rifiuti urbani, impianti per leliminazione dei rifiuti non pericolosi, impianti industriali destinati alla fabbricazione, impianti per la concia delle pelli, impianti per leliminazione o il recupero di carcasse, impianti per lallevamento intensivo del pollame, impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, impianti per la fabbricazione di carbonio o grafite per uso elettrico,ecc.), nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi ai fini del rispetto dellautorizzazione integrata. Lautorizzazione integrata ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nuovi ovvero oggetto di modifiche sostanziali, deve essere rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto, che costituisce il compiuto recepimento della dir. 96/61/CE e nel rigoroso rispetto del termine di cui allart. 5, comma 12 sulla procedura ai fini del rilascio dellautorizzazione integrata ambientale (AIA).
Le Autorità competenti (Stato, Regioni e Province) nel determinare le condizioni per lautorizzazione ambientale integrata (AIA), fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, devono tenere conto dei seguenti principi generali: – devono essere prese le opportune misure di prevenzione dellinquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;- deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del D.Lgs 5/02/97, n. 22 e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti vanno recuperati o, ove ciò sia tecnicamente o economicamente impossibile, vanno eliminati evitando e riducendo limpatto ambientale; – lenergia deve essere utilizzata in modo efficace;-devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;-deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
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