Silicosi: come malattia professionale non prevede un termine massimo per l’indennizzo

In base alla Sentenza 14 febbraio 2005, n. 2913 (vedi link) della Sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione, la silicosi, che costituisce una malattia professionale da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, non ha termine massimo di indennizzabilità.

Con Sentenza n. 2913 del 14 febbraio 2005, la Sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha affermato che il termine massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione protetta di venti anni, prevista dal DPR n. 1124/1965, allegato 8, e art. 1 della Legge 780/1975, non si applica alla silicosi, che costituisce una malattia professionale indicata nella prima colonna della tabella, allegato 4 del citato T.U. 1124/1965, contratta nelle lavorazioni indicate nella seconda colonna dello stesso T.U. e ove la malattia si sia manifestata dopo la cessazione della lavorazione morbigena, che tale manifestazione sia avvenuta entro il periodo indicato dalla terza colonna (c.d. periodo di indennizzabilità), determinato in un periodo differente per ciascuna patologia, in base alle indicazioni di latenza della scienza medico legale.
Tale Sentenza è dovuta al ricorso di un lavoratore affetto da silicosi polmonare provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio libero allo stato libero , vedendosi respinta dall’INAIL la richiesta indennizzabilità per malattia professionale, perché decorso il termine massimo di venti anni dalla cessazione della lavorazione protetta, si è rivolto alla Corte Suprema di Cassazione.
Poiché la tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi e del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro (all.8 al TU 1124)non indica alcun termine, si deve ritenere che l’art. 140 del T.U., con il rinvio alla tabella 8, abbia soppresso il limite temporale precedente.In sostanza per le stesse ragioni, per alcune patologie, che possono manifestarsi a grande distanza dalla cessazione della lavorazione morbigena, il periodo di indennizzabilità è illimitato. Conseguentemente, il sistema tabellare, nel suo valore presuntivo favorevole al lavoratore, permane anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale 179/1988.

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