Sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2005 è pubblicata la Legge 6 aprile 2005,n. 49 recante Modifiche allarticolo 7 del Decreto legislativo 25 gennaio 1992,n.74, in materia di messaggi ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
Con lemanazione della Legge 6 aprile 2005, n. 49 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2005- viene modificato lart.7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa) riguardante i messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione, rafforzando le forme di tutela in materia, attraverso lampliamento dei poteri dellAutorità garante della concorrenza e del mercato.
In base al nuovo provvedimento lAutorità avrà il potere non solo di richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea a identificare il committente del messaggio, ma anche quello di richiedere alloperatore pubblicitario ,ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dallart. 14, commi 2,3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Inoltre, dopo il comma 6, dellart. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 è inserito il
comma 6 bis il quale recita che Con la decisione che accoglie il ricorso lAutorità dispone inoltre lapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli artt. 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro. Le sanzioni pecuniarie si fanno ancora più pesanti da 10.000 a 50.000 euro nel caso di inottemperanza ai provvedimenti durgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti. Nei casi di reiterata inottemperanza lAutorità può disporre la sospensione dellattività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
In base al nuovo provvedimento lAutorità avrà il potere non solo di richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea a identificare il committente del messaggio, ma anche quello di richiedere alloperatore pubblicitario ,ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dallart. 14, commi 2,3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Inoltre, dopo il comma 6, dellart. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 è inserito il
comma 6 bis il quale recita che Con la decisione che accoglie il ricorso lAutorità dispone inoltre lapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli artt. 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro. Le sanzioni pecuniarie si fanno ancora più pesanti da 10.000 a 50.000 euro nel caso di inottemperanza ai provvedimenti durgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti. Nei casi di reiterata inottemperanza lAutorità può disporre la sospensione dellattività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
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