Pubblicità ingannevole: inasprimento delle sanzioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2005 è pubblicata la Legge 6 aprile 2005,n. 49 recante “Modifiche all’articolo 7 del Decreto legislativo 25 gennaio 1992,n.74, in materia di messaggi ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione”.

Con l’emanazione della Legge 6 aprile 2005, n. 49 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2005- viene modificato l’art.7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa) riguardante i messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione, rafforzando le forme di tutela in materia, attraverso l’ampliamento dei poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
In base al nuovo provvedimento l’Autorità avrà il potere non solo di richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea a identificare il committente del messaggio, ma anche quello di richiedere all’operatore pubblicitario ,ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall’art. 14, commi 2,3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Inoltre, dopo il comma 6, dell’art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 è inserito il
comma 6 bis il quale recita che “Con la decisione che accoglie il ricorso l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli artt. 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro”. Le sanzioni pecuniarie si fanno ancora più pesanti – da 10.000 a 50.000 euro – nel caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo “non superiore a trenta giorni”.

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