Recepite le norme europee sui prodotti cosmetici

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2005 è pubblicato il Decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50 relativo all’“Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici.

La direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio e la direttiva 2003/80/CE della Commissione, del 5 settembre 2003 , si riferiscono, rispettivamente, al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e all’allegato VIII-bis della direttiva 76/768/CEE del Consiglio che stabilisce il simbolo indicante la durata dell’idoneità all’impiego degli stessi prodotti cosmetici. Le citate direttive sono state recepite nella legislazione nazionale con l’approvazione del Decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2005. Ricordiamo che la direttiva 76/768/CE, modificata per la settima volta dalla direttiva 2003/15/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con la legge 11 ottobre 1986,n. 713, recante “Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici”, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sia della direttiva 2003/80/CE che introduce il simbolo indicante la durata dell’idoneità all’impiego dei prodotti cosmetici.
Il nuovo decreto legislativo recepisce, in particolare, le norme europee relative all’etichettatura e al divieto di test sugli animali. Per quanto riguarda l’etichettatura, anche sui prodotti di “lunga durata” (cioè superiore ai 30 mesi) dovranno riportare l’indicazione del periodo di validità che fa seguito all’apertura del prodotto (PaO – Period after Opening). La data di validità del prodotto cosmetico, tale da “non causare danni alla salute umana”, dovrà essere indicata in modo chiaro e si comporrà dell’anno e del mese, oppure del giorno, del mese e dell’anno. Se necessario dovranno essere precisate anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata. Anche per i prodotti di lunga durata dovrà essere indicata una sorta di scadenza, cioè relativa al periodo di tempo in cui il prodotto una volta aperto può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. I cosmetici con vecchia etichettatura, immessi sul mercato o ceduti a terzi prima dell’11 marzo 2005, in ogni caso, potranno essere venduti al consumatore finale fino ad esaurimento delle scorte. Da ricordare che sull’etichetta dovrà essere indicata inoltre l’eventuale presenza di sostanze, utilizzate come profumo o composizione aromatica, a rischio di allergia. Per chi mette sul mercato cosmetici senza scadenza sono previste multe fino a 2065 euro.
Le nuove norme europee recepite dall’ordinamento nazionale prevedono, inoltre, il divieto di commercializzazione di prodotti testati sugli animali e alle sperimentazioni per la realizzazione di prodotti cosmetici finiti o soltanto di ingredienti di origine animale da utilizzare nella produzione di cosmetici. E’vietata, in particolare l’immissione in commercio di cosmetici la cui formulazione finale, o i cui ingredienti, siano stati oggetto di sperimentazione animale con metodo diverso da quello alternativo convalidato e adottato a livello comunitario.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo