Il decreto 26 aprile 2002 differenzia i termini
Il decreto 26 aprile 2002, “Modifiche al decreto ministeriale 23 novembre 2001 in materia di dati, formato e modalita’ della comunicazione di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999.” differenzia i termini di presentazione della documentazione:
“Tutti i gestori dei complessi IPPC, che superano i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2. e 1.6.3. dell’allegato 1 del presente decreto, entro 1 giugno 2002 devono comunicare all’autorita’ competente di cui all’art. 2, comma 1, numero 8, del decreto legislativo n. 372/1999 ed all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente solo i dati identificativi dei complessi industriali, mentre entro il 30 aprile 2003 devono comunicare i dati sulle emissioni relativi all’anno 2002.”.
“Tutti i gestori dei complessi IPPC, che superano i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2. e 1.6.3. dell’allegato 1 del presente decreto, entro 1 giugno 2002 devono comunicare all’autorita’ competente di cui all’art. 2, comma 1, numero 8, del decreto legislativo n. 372/1999 ed all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente solo i dati identificativi dei complessi industriali, mentre entro il 30 aprile 2003 devono comunicare i dati sulle emissioni relativi all’anno 2002.”.
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