Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29-3-2008 è pubblicata la Deliberazione 3 marzo 2008 del Comitato nazionale dellAlbo nazionale dei gestori ambientali concernente Iscrizione allallAlbo nazionale gestori ambientali ai sensi dellarticolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dallarticolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
Ritenuto , ai sensi dellart. 212, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dellarticolo 6 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, di emanare le necessarie direttive volta allapplicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui al citato art. 212,comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dallart.2 , comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008 , n. 4 e ritenuto, altresì, di fornire indicazioni per la corretta applicazione del disposto di cui allart. 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in base al quale le iscrizioni effettuate entro sessanta giorni dallentrata in vigore del decreto legislativo medesimo restano ed efficace, il Comitato nazionale dellAlbo Nazionale gestori ambientali ha emanato la Deliberazione 3 marzo 2008, stabilendo che:
1. Le imprese di cui allart. 212, comma 8, del decreto legislativo n3 aprile 2006, n. 152, e suc cessive modifiche e integrazioni, presentano comunicazione allAlbo secondo lo schema riportato nellAllegato A.
2. La sezione regionale procedere a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e attestanti con la comunicazione di cui al comma 1, ad acquisire la certificazione di cui allart. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni, nonché ad emettere, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, il provvedimento di iscrizione secondo lo schema riportato nellAllegato B.
3. Qualora la sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2, dispone , con provvedimento motivato, il rigetto della comunicazione di cui al comma 1, secondo lo schema riportato nellAllegato C.
(LG-SP)
1. Le imprese di cui allart. 212, comma 8, del decreto legislativo n3 aprile 2006, n. 152, e suc cessive modifiche e integrazioni, presentano comunicazione allAlbo secondo lo schema riportato nellAllegato A.
2. La sezione regionale procedere a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e attestanti con la comunicazione di cui al comma 1, ad acquisire la certificazione di cui allart. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni, nonché ad emettere, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, il provvedimento di iscrizione secondo lo schema riportato nellAllegato B.
3. Qualora la sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2, dispone , con provvedimento motivato, il rigetto della comunicazione di cui al comma 1, secondo lo schema riportato nellAllegato C.
(LG-SP)
Approfondimenti