ISPRA: prime indicazioni per la trasmissione da parte dei gestori degli stabilimenti delle notifiche di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 105/2015

Sul sito di ISPRA sono disponibili le prime indicazioni utili per la trasmissione da parte dei gestori degli stabilimenti delle notifiche di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 105/2015. E’ inoltre possibile scaricare il nuovo modulo di notifica di cui all’allegato 5 in formato editabile.

Tra le novità introdotte dal D.Lgs.105/2015 si evidenzia il nuovo Allegato 5 ovvero il format attraverso il quale i gestori devono redigere e trasmettere le Notifiche ai sensi dell’articolo 13, comma 1 ai seguenti destinatari:

– Comitato Tecnico Regionale
– Regione o organo regionale da essa delegata
– Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l’ISPRA
– Prefettura
– Comune
– Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Il nuovo format rappresenta l’integrazione, in un unico modulo, delle informazioni contenute nella Notifica e nella Scheda di Informazione ai cittadini previste dal vecchio decreto D.Lgs 334/99 e smi e trasmesse dai gestori in modalità separata. Si tratta di un importante passo verso la semplificazione volto ad agevolare i gestori nella compilazione e trasmissione delle informazioni di cui al all’articolo 13 comma 4 nonché facilitare e velocizzare le attività di verifica di completezza e conformità effettuate dai tecnici dell’ISPRA previste ai sensi dell’articolo 13, comma 9 del decreto stesso.

Le informazioni contenute nella Notifica sono rese disponibili, tramite l’Inventario Nazionale, agli organi tecnici ed amministrazioni nazionali e regionali incaricati dei controlli negli stabilimenti soggetti alle disposizioni del presente decreto.

La Notifica, a regime, è trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l’Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all’articolo 5, comma 3. Al riguardo l’Istituto sta predisponendo un’applicazione web che consentirà attraverso un sistema di autenticazione online la redazione e la trasmissione a tutti i destinatari di cui all’articolo 13 comma 1 di un modello elettronico precompilato del modulo di Allegato 5.
Nelle more della predisposizione di tale applicativo, i gestori devono, in via provvisoria, a partire dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 105/2015 trasmettere ai destinatari le Notifiche, compilate esclusivamente attraverso il modulo di Allegato 5, via posta elettronica certificata firmata digitalmente. Le Notifiche indirizzate al MATTM tramite l’ISPRA, devono essere trasmesse per via telematica con le suddette modalità al seguente indirizzo: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
I gestori devono indicare nell’oggetto la parola chiave: NOTIFICA D.lgs. 105/2015

L’articolo 29 del D.Lgs.105/2015 introduce e disciplina, attraverso l’Allegato I, le modalità anche contabili e le tariffe a carico dei gestori da applicare anche in relazione alla gestione dell’Inventario Nazionale e della banca dati di cui all’articolo 5 del medesimo decreto.
In particolare, il comma 9 dell’articolo 13 del D.lgs 105/2015 affida all’ISPRA il compito di verifica delle informazioni contenute nella Notifica, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 e in conformità alla decisione 2014/895/UE, da effettuarsi con oneri a carico dei gestori.
I gestori sono tenuti pertanto a versare prima dell’invio della Notifica, gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al decreto 105/2015 in funzione della categoria di appartenenza.
Ai fini della determinazione della categoria e della relativa tariffa fanno fede le informazioni contenute nella sezione A2 trasmesse dal gestore col modulo di Allegato 5.

E’ importante sottolineare che le tariffe si applicano secondo la tabella IV in appendice 1 dell’allegato I al decreto:
– in misura integrale in occasione della prima notifica
– in misura ridotta del 50% in occasione degli eventuali aggiornamenti della notifica e delle sezioni informative del modulo di allegato 5 effettuati ai sensi dell’art.13 comma 7.

Fonte: ISPRA

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