ISPRA: pubblicato rapporto relativo ai Piani per la qualità dell’aria

Nel rapporto Ispra “Piani per la qualità dell’aria: analisi delle nuove informazioni relative all’anno 2012” sono analizzate le informazioni sui piani per qualità dell’aria relative al 2012 e trasmesse alla CE nel periodo 2015-2016.

L’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nel rapporto “Piani per la qualità dell’aria: analisi delle nuove informazioni relative all’anno 2012” ha analizzato le informazioni sui piani per qualità dell’aria relative al 2012 e trasmesse alla CE nel periodo 2015-2016.

Si ricorda che l’obiettivo principale di un Piano per la qualità dell’aria è quello di individuare misure capaci di garantire il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente per le concentrazioni in aria ambiente dei principali inquinanti atmosferici, entro i termini stabiliti.
Negli ultimi decenni, l’attuazione di politiche mirate, in Europa come in Italia, ha portato ad una riduzione importante delle concentrazioni in atmosfera degli inquinanti primari, ossia quelli emessi tal quale dalla fonte, come monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), benzene e piombo (Pb); mentre scarsi sono stati gli effetti sui livelli degli inquinanti, prevalentemente o totalmente, secondari, ossia formatisi in atmosfera dai cosiddetti precursori, come biossido di azoto (NO2), materiale particolato PM10 e PM2.5 e ozono (O3), imputabili sia all’applicazione di misure rivelatesi inadeguate che alla complessa relazione fra emissioni e concentrazioni in aria ambiente per questo tipo di inquinanti.

Il Decreto Legislativo 155/2010, con cui è stata recepita la Direttiva 2008/50/CE, come la normativa precedente, stabilisce l’obbligo per regioni e province autonome di adottare un piano per la qualità dell’aria nel caso in cui i livelli in aria ambiente degli inquinanti, SO2, NO2, benzene, CO, Pb e materiale particolato PM10 e PM2.5 superino i rispettivi valori limite o obiettivo, stabiliti dal suddetto decreto (art. 9).
In caso di superamento dei valori obiettivo di arsenico (As), nichel (Ni), cadmio (Cd) e
benzo(a)pirene, e dei livelli critici per la protezione della vegetazione per NO2 e SO2, regioni e province autonome hanno l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad agire sulle sorgenti di emissione (art. 9).

Diversamente dalla norma precedente, il decreto stabilisce che i piani e le misure devono essere adottati nell’area di superamento, e devono agire, secondo criteri di efficienza ed efficacia, lì dove si trovano le sorgenti di emissione che influenzano l’area, anche se si tratta di zone o agglomerati diversi da quelli interessati dai superamenti.
Infine, regioni e province autonome devono trasmettere i piani di qualità dell’aria al Ministero dell’ambiente (MATTM) e all’ISPRA, entro diciotto mesi dalla fine dell’anno in cui sono stati registrati i superamenti; mentre l’invio alla Commissione Europea va effettuato entro due anni dalla fine dell’anno in cui sono stati registrati per la prima volta i suddetti superamenti.

Fino al 2013, il formato e la modalità con cui sono state trasmesse le informazioni sui piani, relative ai superamenti registrati nel 2011, erano quelli previsti dalla Decisione 2004/224/CE (questionario PPs).
Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la Decisione 2011/850/UE3 che ha modificato sia il contenuto delle informazioni che il formato con cui trasmetterle alla Commissione Europea.

Fonte: ISPRA

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