AllAgenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui allarticolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dellutilizzo dei beni; programmazione dellassegnazione e della destinazione dei beni confiscati, analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;
b) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui allarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica larticolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al procedimento di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al procedimento penale per i delitti di cui llarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica larticolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, e successive modificazioni;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.
(LG-FF)