Istituita l’ Agenzia europea per la sicurezza del volo

Pubblicato sulla G.U.C.E. L 240/1 del 7 settembre 2002 il Regolamento (CE) n.1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002

A partire dal 28 settembre 2003 sarà operativa l’ Agenzia europea per la sicurezza aerea alla quale saranno demandati i compiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell’ aviazione civile e che istituisce, appunto, un’ Agenzia europea per la sicurezza aerea. La costituzione dell’ Agenzia ed il relativo regolamento sono dovuti non soltanto alla necessità di garantire nell’ ambito comunitario un più alto livello di sicurezza dell’ aviazione civile e di relativa protezione ambientale, ma anche dalla opportunità di trovare migliori soluzioni in tutti i settori considerati dell’ aviazione civile. Conseguentemente, determinati compiti attualmente svolti dalla Commissione europea o a livello nazionale dovranno essere espletati da un singolo organismo specializzato, l’ Agenzia appunto che, nell’ambito della struttura istituzionale della Comunità stessa e dell’ equilibrio dei poteri esistenti, sarà indipendente per le questioni tecniche e dotata di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria.Per assistere opportunamente la Comunità, l’ Agenzia è autorizzata a sviluppare la sua competenza in tutti gli aspetti della sicurezza dell’ aviazione civile e della protezione ambientale, come disciplinati dal presente Regolamento. Essa dovrà assistere la Commissione nell’ elaborazione della necessaria legislazione e assistere gli Stati membri e l’ industria nella relativa esecuzione. Fra l’ altro, dovrà predisporre specifiche di certificazione e materiale esplicativo, effettuare accertamenti tecnici e rilasciare certificati come richiesto, assistendo la Commissione nel controllo dell’ applicazione del presente regolamento e delle relative regole di attuazione per la sua applicazione sulla base dell’ autorità attribuitale per lo svolgimento dei suoi compiti. E’ obiettivo generale che il trasferimento all’ Agenzia di funzioni e compiti degli Stati membri, compresi quelli derivanti dalla loro cooperazione attraverso le autorità areonautiche comuni ( Joint Aviation Authorities ) venga effettuato in modo efficace, senza riduzioni degli attuali livelli di sicurezza e senza impatti negativi sulle procedure di certificazione. Per quanto riguarda il presente Regolamento, l’ obiettivo principale è quello di stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme della sicurezza dell’ aviazione civile in Europa, oltre ad agevolare la libera circolazione di merci, persone e servizi; promuovere il rapporto costi-efficienza nei processi di regolamentazione e di certificazione, evitando una sovrapposizione di compiti a livello nazionale ed europeo; assistere gli Stati membri nell’ adempimento degli obblighi ai quali questi sono soggetti ai sensi della convenzione di Chicago, fornendo una base per un’ interpretazione comune e un’ attuazione uniforme delle disposizioni della medesima e, infine, promuovere in tutto il mondo le posizioni comunitarie in materia di norme e regole di sicurezza dell’ aviazione civile, instaurando un’ opportuna cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali .Dunque, il campo di applicazione del Regolamento di cui riportiamo il testo integrale dovrà essere applicato alla progettazione, produzione, manutenzione e aspetti operativi di prodotti aeronautici, per l e pertinenze, nonché al personale e alle organizzazioni interessati alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione di detti prodotti, parti e pertinenze ed, inoltre, al personale ed organizzazioni interessati alle operazioni di volo di aeromobili.

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo