Analisi e controllo delle diossine nei prodotti alimentari

Pubblicata sulla G.U.C.E. L 209/ del 6 agosto 2002 la Direttiva 2002/69/CE del 26 luglio 2002

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 209/5 del 6 agosto 2002 pubblica la Direttiva 2002/69/CE della Commissione del 26 luglio 2002 che stabilisce i metodi di campionamento e d’ analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari. Tale direttiva si richiama a due precedenti provvedimenti, ovvero alla direttiva 89/397/CE del Consiglio, del 14 giugno 1989, che definisce i principi generali per l’ esecuzione del controllo dei prodotti alimentari e alla direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 0ttobre 1993, riguardanti misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, introducendo un sistema standard qualitativi per i laboratori incaricati dagli Stati membri della Comunità europea di effettuare il controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Come precisato nella direttiva, le disposizioni riguardanti le modalità di prelievo di campioni e i metodi d’ analisi vengono stabilite in base alle conoscenze attuali e possono essere adeguate in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche. Le disposizioni stabilite nella presente direttiva si riferiscono unicamente al prelievo di campioni e all’ analisi di diossine e PCB diossine-simili ai fini dell’ attuazione del Regolamento (CE) n. 466/2001 e non pregiudicano la strategia di campionamento, i livelli e la frequenza dei prelievi quali indicati agli allegati III e IV della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti. Presupposto della nuova direttiva in materia è quello di applicare un approccio attivo per ottenere un insieme di dati affidabili sulla presenza di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari, con l’ intento di fissare criteri generali per i metodi d’analisi da impiegare, conformemente al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Pertanto, in attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovranno garantire che i campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine e furani, nonché alla determinazione dei livelli di PCB diossina-simili, nei prodotti alimentari, sono prelevati secondo le modalità descritte nell’ allegato I. L’ Allegato II della stessa direttiva indica le modalità per la preparazione dei campioni e specificheper i metodi di analisi impiegati nel controllo ufficiale dei livelli di diossine PCDD ( policlorodibenzodiossine) e PCDF ( policlorodibenzofurani) e nella determinazione di PCB diossina-simili in taluni prodotti alimentari.

Fonte: Eur-Lex

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