Con la Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di Giustizia, della Corte dei Conti, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle Regioni e del Mediatore, del 26 gennaio 2005- pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 37/14 del 10.2.2005- viene istituita la Scuola europea di amministrazione la cui organizzazione e funzionamento sono definiti nella Decisione 2005/119/CE pubblicata sulla stessa G.U.U.E. L 37/17
Ritenendo opportuno che le istituzioni della Comunità europea intensifichino l investimento nel perfezionamento professionale del loro personale, con la Decisione comune 2005/118/CE del 26 gennaio 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 37/14 del 10 febbraio 2005- è stata istituita la Scuola europea di amministrazione che è incaricata, per conto delle istituzioni firmatarie della citata Decisione, e nel quadro degli orientamenti da queste fissati, della realizzazione di determinate azioni di perfezionamento professionale nell ottica dello sviluppo delle risorse umane e dello svolgimento della carriera. La Scuola è amministrativamente dipendente, al più tardi fino al 15 febbraio 2008, dall Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee.
Con la Decisione 2005/119/CE del 26 gennaio 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 37/17 del 10 febbraio 2005 i Segretari generali delle istituzioni comunitarie firmatarie della Decisione che istituisce la Scuola europee di amministrazione hanno definito l organizzazione e il funzionamento della Scuola stessa. La Scuola progetta, organizza e valuta, le seguenti azioni di formazione:
-a) i corsi di management per i funzionari e gli agenti che sono chiamati o che potrebbero essere chiamati ad esercitare funzioni dirigenziali;
-b) i corsi di entrata in servizio per i nuovi membri del personale;
-c) la formazione obbligatoria prevista dall art. 45 bis dello statuto nel quadro del passaggio tra gruppi di funzionari;
L autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione mette a disposizione della Scuola un numero di funzionari-conferenzieri sufficiente, secondo le modalità da adottare dal Consiglio di amministrazione. Di norma i corsi organizzati dalla Scuola si svolgono tanto a Bruxelles quanto a Lussemburgo, anche se possono essere prese in considerazione altre sedi, applicando però i principi della sana gestione. La Scuola può inserire nel proprio programma di formazione corsi richiesti da un organo, un ufficio o un agenzia comunitaria e può avviare una cooperazione con altre scuole di amministrazione, istituti o università che operano nel medesimo settore, prevedendo anche attività di scambio.
Con la Decisione 2005/119/CE del 26 gennaio 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 37/17 del 10 febbraio 2005 i Segretari generali delle istituzioni comunitarie firmatarie della Decisione che istituisce la Scuola europee di amministrazione hanno definito l organizzazione e il funzionamento della Scuola stessa. La Scuola progetta, organizza e valuta, le seguenti azioni di formazione:
-a) i corsi di management per i funzionari e gli agenti che sono chiamati o che potrebbero essere chiamati ad esercitare funzioni dirigenziali;
-b) i corsi di entrata in servizio per i nuovi membri del personale;
-c) la formazione obbligatoria prevista dall art. 45 bis dello statuto nel quadro del passaggio tra gruppi di funzionari;
L autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione mette a disposizione della Scuola un numero di funzionari-conferenzieri sufficiente, secondo le modalità da adottare dal Consiglio di amministrazione. Di norma i corsi organizzati dalla Scuola si svolgono tanto a Bruxelles quanto a Lussemburgo, anche se possono essere prese in considerazione altre sedi, applicando però i principi della sana gestione. La Scuola può inserire nel proprio programma di formazione corsi richiesti da un organo, un ufficio o un agenzia comunitaria e può avviare una cooperazione con altre scuole di amministrazione, istituti o università che operano nel medesimo settore, prevedendo anche attività di scambio.
Fonte: Eur-Lex
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