Regolamento comunitario per l’ igiene dei mangimi

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 35/1 dell’ 8 febbraio 2005 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’ igiene dei mangimi.

Partendo dal presupposto che la produzione animale svolge un ruolo molto importante nel settore agricolo della Comunità e che i risultati soddisfacenti di tale attività dipendono in larga misura dall’ uso di mangimi sicuri e di buona qualità, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il Regolamento (CE) n. 183/2005 del 12 gennaio 2005 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 35/1 dell’ 8 febbraio 2005 – che stabilisce, appunto, i requisiti per l’ igiene dei mangimi.
Poiché la ricerca di un elevato livello di protezione della salute umana e della salute degli animali è uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare, le nuove norme in materia di igiene contenute nel regolamento è proprio quello di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori per quanto concerne la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, tenendo particolarmente conto dei seguenti principi:
-a) la responsabilità primaria della sicurezza dei mangimi ricade sull’ operatore del settore dei mangimi;
-b) la necessità di garantire la sicurezza dei mangimi lungo l’ intera filiera alimentare, a partire dalla produzione primaria dei mangimi fino alla loro somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti;
-c) l’ attuazione generalizzata di procedure basate sui principi dell’ analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) che assieme all’ applicazione di buone pratiche igieniche, dovrebbe rafforzare la responsabilità degli operatori del settore dei mangimi;
-d) i manuali di corretta prassi forniscono un’ assistenza preziosa agli operatori del settore dei mangimi, a tutti i livelli della filiera, per conformarsi alle norme di igiene dei mangimi e per applicare i principi HACCP;
-e) la definizione di criteri microbiologici basati sui criteri scientifici di valutazione del rischio;
-f) la necessità di assicurare che i mangimi importati siano di standard almeno equivalente a quello dei mangimi prodotti nella Comunità.
Fra gli “obblighi generali”, il regolamento prevede che gli operatori del settore assicurino che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che ricadono sotto il loro controllo siano condotte conformemente alla normativa comunitaria, alla legislazione nazionale con essa compatibile nonché ai dettami della corretta prassi. Gli stabilimenti che richiedono la registrazione ai sensi del presente regolamento potranno svolgere la loro attività a condizione che la domanda di registrazione sia presentata entro 1° gennaio 2006.

Fonte: Eur-Lex

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