Istituito il Tribunale della funzione pubblica dell’ Unione Europea

La Decisione del Consiglio del 2 novembre 2004 che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 333/7 del 9 novembre 2004.

Il Consiglio dell’ Unione europea, considerando, fra l’altro, che l’art. 255 del trattato CEE e l’articolo 140 del trattato CEEA consentono al Consiglio di istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere il primo grado di talune categorie di ricorsi, di stabilire le regole relative alla composizione di tali camere giurisdizionali e di precisare la portata delle competenze ad esse conferite, ha adottato la Decisione del 2 novembre 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 333/7 del 9 novembre 2004 – che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea.
L’istituzione di un organo giurisdizionale specifico per il contenzioso della funzione pubblica, incaricato di esercitare la competenza a statuire in primo grado relativamente a questo contenzioso, competenza attualmente attribuita al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, è tale da migliorare il funzionamento del sistema giudiziario comunitario. Essa risponde, inoltre, all’ invito formulato nella dichiarazione n. 16 relativa all’ articolo 225° del trattato CE, adottata in occasione della firma del trattato di Nizza il 26 febbraio 2001.
Il Tribunale della funzione pubblica, composto da sette giudici nominati per un periodo di sei anni è, dunque, competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra le Comunità e i suoi agenti, ai sensi dell’ articolo 236 del trattato CE e dell’ articolo 152 del trattato CEEA, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali attualmente la competenza è attribuita alla Corte di Giustizia. I giudici sono nominati dal Consiglio, previa consultazione del comitato composto di sette personalità scelte tra ex giudici ella Corte di giustizia europea e del Tribunale di primo grado e tra giuristi di notoria competenza. Nella nomina dei giudici il Consiglio deve assicurare una composizione equilibrata dal Tribunale secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati. Chiunque abbia la cittadinanza dell’Unione e possieda i requisiti richiesti può presentare la propria candidatura.Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Corte fissa i requisiti e le modalità per la presentazione e l’esame delle candidature.

Fonte: Eur-Lex

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