Istituito l’Ufficio europeo di polizia (Europol).

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 121/37 del 15.5.2009 è pubblicata la Decisione del Consiglio del 6 aprile 2009 che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol)

L’istituzione di un Ufficio europeo di Polizia (Europol) è prevista dal trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992 e disciplinata dalla convenzione basata sull’articolo K 3 del trattato sull’Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol).

La convenzione Europol è stata oggetto di una serie di modifiche contenute in tre protocolli che sono entrati in vigore dopo un lungo processo di ratifica. Di conseguenza, la sostituzione della convenzione con una decisione faciliterà le ulteriori modifiche necessarie.
La semplificazione ed il miglioramento del quadro normativo di Europol possono essere parzialmente raggiungi facendo di Europol un’entità dell’Unione, finanziata dal bilancio generale dell’Unione europea, cui vanno ad applicarsi le norme e le procedure vigenti.
Con la presente Decisione, in ogni Stato membro Europol ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. Europol può in particolare acquistare e alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.
Obiettivo i Europol è sostenere e rafforzare l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca, per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità elencate nell’allegato che interessano due o più Stati membri in modo tale da richiedere, considerate la portata, la gravità e le conseguenze dei reati, un’azione comune degli Stati membri.
Come previsto all’articolo 5 della presente Decisione, i compiti principali di Europol sono:
a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni e intelligence;
b) comunicare senza indugio alle autorità competenti degli Stati membri, attraverso l’unità nazionale di cui all’articolo 8, le informazioni che le riguardano e ogni collegamento constatato tra i reati;
c) facilitare le indagini negli Stati membri, in particolare trasmettendo alle unità nazionali tutte le informazioni pertinenti;
d) chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di avviare, svolgere o coordinare indagini e di proporre l’istituzione di squadre investigative comuni in casi specifici;
e) fornire intelligence e supporto analitico agli Stati membri in relazione ad eventi internazionali di primo piano;
f) preparare valutazioni delle minacce, analisi strategiche e rapporti di situazione in relazione all’obiettivo, incluse valutazioni della minaccia costituita dalla criminalità organizzata.
Rientra nei compiti assistere gli Stati membri nei loro compiti di raccolta delle informazioni da Internet e relativa analisi, per aiutare a identificare le attività criminali agevolate da o commesse attraverso Internet.

Europol garantisce l’osservanza delle disposizioni della presente decisione che disciplinano il funzionamento del sistema di informazione Europol. Risponde del corretto funzionamento del sistema di informazione Europol dal punto di vista tecnico e operativo e, i n particolare, adotta tutti i provvedimenti necessari per la regolare attuazio ne delle misure indicate agli articoli 20, 29, 31 e 35 per quanto riguarda il sistema di informazione Europol.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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