Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2004 è pubblicato il Decreto 24 novembre 2004 del Ministero delle Attività Produttive recante Disposizioni di attuazione dell art. 109, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Richiamandosi al capo V della parte II del citato testo unico che, nel riprodurre le disposizioni recate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 sulle Norme per la sicurezza degli impianti, ha provveduto ad innovarle in alcuni punti, procedendo, in particolare, all art. 109, comma 2, ad istituire presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo di soggetti in possesso dei requisiti professionali per essere chiamati a realizzare impianti in campo edilizio. Il Decreto 24 novembre 2004 del Ministero delle attività produttive pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2004 precisa che sono tenuti all iscrizione all Albo quei professionisti che operano nelle seguenti tipologie di impianti:
-impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell energia elettrica all interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell energia fornita dal distributore;
-impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
-impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie;
-impianti di sollevamento di persone di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
-impianti di protezione antincendio.
L iscrizione all Albo ha valore su tutto il territorio nazionale e gli interessati dovranno presentare domanda di iscrizione alla camera di commercio della provincia in cui risiedono, o nella quale abbiano eletto domicilio professionale. L Albo è soggetto a revisione ogni quattro anni.
-impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell energia elettrica all interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell energia fornita dal distributore;
-impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
-impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie;
-impianti di sollevamento di persone di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
-impianti di protezione antincendio.
L iscrizione all Albo ha valore su tutto il territorio nazionale e gli interessati dovranno presentare domanda di iscrizione alla camera di commercio della provincia in cui risiedono, o nella quale abbiano eletto domicilio professionale. L Albo è soggetto a revisione ogni quattro anni.
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