Pertanto:
1 Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui allart. 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dallarticolo 45 della Costituzione e dallarticolo 13 del Protocollo medesimi.
Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzio ne di cui allarticolo 1, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, lOsservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato Osservatorio.
LOsservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dellOsservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
(LG-FF)