Istituzione dell’ Agenzia europea per la sicurezza marittima

Il relativo Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002

Nella Comunità europea sono stati adottati numerosi atti normativi volti a migliorare la sicurezza ed a prevenire l’ inquinamento nei trasporti marittimi. Ritenendo che alcuni dei compiti svolti a livello comunitario o nazionale possano essere eseguiti da un organismo specializzato di esperti dotati di solide competenze di alto livello per dare, oltre un sostegno tecnico e scientifico,una corretta applicazione alla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e prevenzione dell’ inquinamento causato dalle navi, per monitorare tale applicazione e per valutare l’ efficacia delle misure in vigore, è stata costituita l ‘ Agenzia europea per la sicurezza marittima, nel quadro delle esistenti strutture istituzionali e dell’ attuale equilibrio dei poteri. A tale scopo, è stato adottato il Regolamento (CE) N. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 che istituisce un’ Agenzia europea per la sicurezza marittima, pubblicato sulla G.U.C.E. L 208/1 del 5 agosto 2002. Il Regolamento – che sarà operativo dal 25 agosto 2003 – prevede che obiettivo dell’ Agenzia sia proprio quello di fornire agli Stati membri e alla Commissione l’ assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché le capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima e della prevenzione dell’ inquinamento causato dalle navi, alla legislazione comunitaria, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l’ efficacia delle misure in vigore. Come previsto dall’ art. 2 del Regolamento, per assicurare che gli obiettivi precedentemente indicati siano realizzati in modo appropriato, l’ Agenzia svolge , fra gli altri, i seguenti compiti: a) assiste la Commissione, se del caso, nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare la legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’ inquinamento causato dalle navi, con particolare riguardo all’ evoluzione della relativa normativa internazionale. Tale compito comprende l’ analisi di progetti di ricerca realizzati nel settore della sicurezza marittima e della prevenzione dell’ inquinamento causato dalle navi; b) assiste la Commissione nell’ efficace attuazione, in tutto il territorio comunitario,della legislazione comunitaria sulla sicurezza marittima, controllando nel suo insieme il funzionamento del regime comunitario di controllo dello stato di approdo, compresa l’ eventuale effettuazione di visite presso gli Stati membri, e suggerisce alla Commissione qualsiasi possibile miglioramento in tale settore; fornisce alla Commissione l’ assistenza tecnica necessaria per partecipare ai lavori degli organi tecnici del memorandum d’ intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo; assiste la Commissione nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato a quest’ ultima per effetto delle vigente e futura legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, in particolare la legislazione relativa alle società di classificazione, alla sicurezza delle navi passeggeri, nonché quella relativa alla sicurezza, alla formazione, al rilascio dei brevetti e alla guardia degli equipaggi delle navi. Inoltre, l’ Agenzia dovrà facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell’ elaborazione, tenendo nel debito conto le differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di una metodologia comune di indagine sugli incidenti marittimi conformemente ai principi riconosciuti a livello internazionale, nel sostegno agli Stati membri, nelle attività legate alle indagini relative a gravi incidenti marittimi e nell’ analisi dei rapporti esistenti sugli accertamenti relativi ad incidenti. L’Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.

Fonte: Eur-Lex

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