Sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione europea L 352/10 del 27 novembre 2004 è pubblicata la Decisione della Commissione del 30 marzo 2004 relativa al regime di aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui lItalia ha dato esecuzione.
Il procedimento si riferisce alla lettera del 12 febbraio 2003 ( A/31217 del 14 febbraio 2004) con la quale le autorità italiane hanno notificato , ai sensi dellart.88, paragrafo 3, del trattato, un regime di aiuti recante disposizioni urgenti in materia di occupazione .La misura cui stata data esecuzione prima dellapprovazione preliminare della Commissione, è stata iscritta nel registro degli aiuti illegali con il n.NN 7/03. Dopo la richiesta di informazioni da parte della Commissione, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera dell11 febbraio 2004, indicando che laiuto concesso ( a Brand Italia)nel quadro del regime era, a quella data, di 3.197.982, 20 euro e che lerogazione dellaiuto era iniziata nel marzo 2003. Pertanto con la Decisione della Commissione del 30 marzo 2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 352/10 del 27 novembre 2004 conferma che laiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione , cui lItalia ha dato esecuzione in base al decreto legge 14 febbraio 2003 n. 23, convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 81 è incompatibile con il mercato comune. LItalia, quindi, deve sopprimere tali aiuti di Stato, prendendo tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari laiuto concesso e sopprimendo qualsiasi aiuto in sospeso a decorrere dalla data della presente Decisione. Inoltre, laiuto da recuperare dovrà comprendere gli interessi decorrenti dalla data in cui esso è stato posto a disposizione del beneficiario fino a quella del suo recupero.
Fonte: Eur-Lex
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