Italia: aiuti di Stato ( illegali) in materia di occupazione

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352/10 del 27 novembre 2004 è pubblicata la Decisione della Commissione del 30 marzo 2004 relativa al regime di aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui l’Italia ha dato esecuzione.

Il procedimento si riferisce alla lettera del 12 febbraio 2003 ( A/31217 del 14 febbraio 2004) con la quale le autorità italiane hanno notificato , ai sensi dell’art.88, paragrafo 3, del trattato, un regime di aiuti recante disposizioni urgenti in materia di occupazione .La misura cui stata data esecuzione prima dell’approvazione preliminare della Commissione, è stata iscritta nel registro degli aiuti illegali con il n.NN 7/03. Dopo la richiesta di informazioni da parte della Commissione, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera dell’11 febbraio 2004, indicando che l’aiuto concesso ( a Brand Italia)nel quadro del regime era, a quella data, di 3.197.982, 20 euro e che l’erogazione dell’aiuto era iniziata nel marzo 2003. Pertanto con la Decisione della Commissione del 30 marzo 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 352/10 del 27 novembre 2004 – conferma che l’aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione , cui l’Italia ha dato esecuzione in base al decreto legge 14 febbraio 2003 n. 23, convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 81 è incompatibile con il mercato comune. L’Italia, quindi, deve sopprimere tali aiuti di Stato, prendendo tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso e sopprimendo qualsiasi aiuto in sospeso a decorrere dalla data della presente Decisione. Inoltre, l’aiuto da recuperare dovrà comprendere gli interessi decorrenti dalla data in cui esso è stato posto a disposizione del beneficiario fino a quella del suo recupero.

Fonte: Eur-Lex

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