Italia facilitata dall’ UE nella produzione dei biocarburanti

Lo stabilisce la direttiva del Consiglio del 25 marzo 2002

Sulla G.U.C.E. L 92/19 del 9 aprile 2002 è pubblicata la Direttiva 2002/265/CE del Consiglio del 25 marzo 2002 che autorizza l’ Italia ad applicare aliquote di accisa differenziate ad alcuni carburanti contenenti biodiesel a norma dell’ articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE. Tale direttiva è stata adottata tenendo conto che l’ Italia dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 2001 ha collaudato l’impiego del biodiesel nell’ ambito di un progetto pilota, beneficiando di un’esenzione di accisa ( l’imposta nazionale sulla fabbricazione) per un quantitativo massimo di biodiesel di 125.000 tonn/anno. Con lettera 23 aprile 2001, il governo di allora ha informato la Commissione di aver introdotto una domanda di deroga relativa all’ applicazione di un’ esenzione della accisa stessa per un periodo di tre anni, cioè dal 1 luglio 2001 al 30 giugno 2004. Dopo il previsto iter burocratico, la Commissione ha portato a termine l’esame della domanda di deroga, trasferendo per competenza al Consiglio l’autorizzazione della deroga stessa. Con la citata Decisione del 25 marzo 2002, il Consiglio ha così autorizzato l’ Italia ad applicare fino al giugno 2004 ad applicare aliquote di accisa sul biodiesel utilizzato, da un lato, come additivo del gasolio in una percentuale inferiore al 5% e, dall’ altro, come carburante miscelato al gasolio in una proporzione del 25% destinato soprattutto ad alimentare i veicoli adibiti al trasporto urbano. In quest’ ultimo caso, tenuto conto che la miscela è presente in miscela elevata, occorre che il motore sia adeguato al carburante, onde evitare emissioni inquinanti troppo elevate.Il programma italiano, come si è detto, copre un periodo di tre anni, pari ad un contingente annuo di 300.000 tonnellate di biodiesel ammesso a beneficiare dell’ accisa differenziata. L’ autorizzazione, deliberata ex art.8, comma 4 della direttiva 92/81/CEE sull’ armonizzazione delle accise degli olii minerali, si inserisce nel quadro di promozione del biocarburante delineato dal precedente governo con la finanziaria 2001 ( legge 388/2000), il cui articolo 21 già prevede l’ abbattimento dell’ imposta per le 300.000 tonn/annue di biodiesel fino alla stessa data del 2004, prolungando così l’efficacia del progetto pilota nazionale.

Fonte: Eur-Lex

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