L’impresa tenuta a identificare e smaltire i suoi rifiuti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, con Sentenza n. 40/2009 h stabilito che la responsabilità per la non corretta gestione dei rifiuti grava su titti gli operatori coinvolti nel procedimento di trattamento, dalla fase della produzione a quella dello smaltimento: i produttori, in particolare, devono rivolgersi solo a soggetti autorizzati ad esibire un formulario che consenta di identificare i rifiuti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha in parte accolto il ricorso di una ditta contro il Comune di Sona che, dopo aver accertato che in una zona del territorio comunale era stato realizzato un deposito incontrollato di rifiuti, stoccati in contenitori non idonei ed in carenza delle condizioni di sicurezza prescritte dalla norma vigente, aveva ordinato alla società ricorrente di provvedere alla loro rimozione e al loro corretto smaltimento in solido con altre ditte.

I giudici amministrativi hanno chiarito che in base alla legge i produttori o i detentori di rifiuti speciali, i quali decidono di consegnare i rifiuti ad altri raccoglitori per il loro smaltimento, sono esentati da ogni responsabilità per la non corretta gestione solo qualora li abbiano consegnati ad un soggetto autorizzato e siano in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dl destinatario.

Se i rifiuti vengono consegnati a soggetti privi di autorizzazione, come è accaduto in questo caso, l’amministrazione pubblica può ordinare alle imprese consegnatarie di procedere al loro recupero, anche perché tra i loro obblighi vi è anche quello di verificare e controllare che i raccoglitori o gli operatori ai quali conferiscono i rifiuti siano in possesso delle necessarie autorizzazioni, e ciò per garantire una più efficace tutela dell’ambiente.

Tale verifica può essere effettuata tranquillamente ttrverso i formulari di identificazione dei rifiuti che recano l’indicazione dell’impianto di destinazione e del nome e indirizzo del destinatario. Nel caso in questione l’amministrazione comunale, avendo individuato dal formulario nella società ricorrente la ditta che aveva consegnato i rifiuti, correttamente le ha ordinato di provvedere alla loro rimozione; la rimozione però non deve essere effettuata insieme alle altre imprese, in quanto dal formulario di identificazione è possibile risalire alla quantità dei rifiuti propria di ciascuna ditta.

Ogni impresa è pertanto tenuta a smaltire la sua quota di rifiuti.

(LG-FF)

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