I giudici amministrativi hanno chiarito che in base alla legge i produttori o i detentori di rifiuti speciali, i quali decidono di consegnare i rifiuti ad altri raccoglitori per il loro smaltimento, sono esentati da ogni responsabilità per la non corretta gestione solo qualora li abbiano consegnati ad un soggetto autorizzato e siano in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dl destinatario.
Se i rifiuti vengono consegnati a soggetti privi di autorizzazione, come è accaduto in questo caso, lamministrazione pubblica può ordinare alle imprese consegnatarie di procedere al loro recupero, anche perché tra i loro obblighi vi è anche quello di verificare e controllare che i raccoglitori o gli operatori ai quali conferiscono i rifiuti siano in possesso delle necessarie autorizzazioni, e ciò per garantire una più efficace tutela dellambiente.
Tale verifica può essere effettuata tranquillamente ttrverso i formulari di identificazione dei rifiuti che recano lindicazione dellimpianto di destinazione e del nome e indirizzo del destinatario. Nel caso in questione lamministrazione comunale, avendo individuato dal formulario nella società ricorrente la ditta che aveva consegnato i rifiuti, correttamente le ha ordinato di provvedere alla loro rimozione; la rimozione però non deve essere effettuata insieme alle altre imprese, in quanto dal formulario di identificazione è possibile risalire alla quantità dei rifiuti propria di ciascuna ditta.
Ogni impresa è pertanto tenuta a smaltire la sua quota di rifiuti.
(LG-FF)