L’azienda deve tutelare il dipendente affetto da gravi disturbi depressivi

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con Sentenza n. 20220/2006 ha stabilito che i datori di lavoro devono salvaguardare la salute dei propri dipendenti predisponendo tutti gli accertamenti specialistici necessari per la tutela dei lavoratori, specie se affetti da gravi disturbi depressivi.

Con tale Sentenza la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato l’ammenda a carico di un datore di lavoro e del medico aziendale, che non si erano presi cura, ciascuno per le proprie competenze, dei disturbi di cui soffriva un dipendente affetto da “disturbo di adattamento con stato di conflitto nell’ambiente di lavoro”. Secondo la Suprema Corte il comportamento del datore di lavoro che, nonostante l’espressa richiesta del dipendente, aveva omesso di predisporre gli accertamenti diagnostici necessari alla grave patologia depressiva della quale soffriva il lavoratore, costituisce un illecito sanzionabile penalmente, in quanto il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di salvaguardare il diritto alla salute dei lavoratori.

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