Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2006 è pubblicata la Determinazione 26 luglio 2006 dellAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture riguardante la Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici. Decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003, articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.(Determinazione n. 4/06).
Il Consiglio dellAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, in Premessa alla Determinazione 26 luglio 2006, dichiara che:
Da parte di stazioni appaltanti ed associazioni di categoria sono stati chiesti chiarimenti in ordine allapplicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003. Diversi dubbi interpretativi sono stati evidenziati soprattutto in riferimento in riferimento allart. 7 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 222, riguardante la stima dei costi della sicurezza.
I quesiti sono stati posti in particolare su:
lattualità del metodo di calcolo dei costi della sicurezza già proposto dallAutorità nella determinazione n. 2/2001;
lascrivibilità del costo delle opere provvisionali (e in particolare dei ponteggi ai costi della sicurezza.
Alla luce del mutato quadro normativo , della rilevanza degli argomenti relativi alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri, lAutorità ha ravvisato lesigenza di un nuovo pronunciamento sulla materia , già oggetto di numerose determinazioni (determinazioni numeri 12/99, 37/2000, 2/2001, 11/2001, 2/2003).
Allo scopo di pervenire ad una interpretazione condivisa sui temi sollevati nei quesiti e sulle altre problematiche derivanti dallentrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003, il Consiglio dellAutorità, dopo aver deciso di procedere a una audizione delle rappresentanze delle categorie e degli organi istituzionali interessati alla tematica, ha emanato la Determinazione 26 luglio 2006.
Da parte di stazioni appaltanti ed associazioni di categoria sono stati chiesti chiarimenti in ordine allapplicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003. Diversi dubbi interpretativi sono stati evidenziati soprattutto in riferimento in riferimento allart. 7 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 222, riguardante la stima dei costi della sicurezza.
I quesiti sono stati posti in particolare su:
lattualità del metodo di calcolo dei costi della sicurezza già proposto dallAutorità nella determinazione n. 2/2001;
lascrivibilità del costo delle opere provvisionali (e in particolare dei ponteggi ai costi della sicurezza.
Alla luce del mutato quadro normativo , della rilevanza degli argomenti relativi alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri, lAutorità ha ravvisato lesigenza di un nuovo pronunciamento sulla materia , già oggetto di numerose determinazioni (determinazioni numeri 12/99, 37/2000, 2/2001, 11/2001, 2/2003).
Allo scopo di pervenire ad una interpretazione condivisa sui temi sollevati nei quesiti e sulle altre problematiche derivanti dallentrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003, il Consiglio dellAutorità, dopo aver deciso di procedere a una audizione delle rappresentanze delle categorie e degli organi istituzionali interessati alla tematica, ha emanato la Determinazione 26 luglio 2006.
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