Il Regolamento (CE) N.1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002
Sulla G.U.C.E. L 1/1 del 4 gennaio 2003 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’ applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Questo nuovo regolamento – che sostituisce quello del 6 febbraio 1962 – intende contribuire a diffondere nella Comunità, con maggiore efficacia, la cultura della concorrenza ed in particolare l’ applicazione di un sistema che impedisca le distorsioni nel mercato comune. In particolare, con questo Regolamento, il Consiglio dell’ Unione Europea, accogliendo la proposta della Commissione, si pone l’ obiettivo affinchè gli articoli 81 e 82 del Trattato siano applicati in modo efficace ed uniforme in quanto costituiscono la base fondamentale delle regole di concorrenza comunitarie, garantendo nel contempo il corretto funzionamento del meccanismo di cooperazione. Nello spirito del Trattato, infatti, gli articoli 81 e 82 hanno l’ obiettivo di garantire e proteggere la concorrenza. In base ad una valutazione giuridica, per l’ art. 81 ” sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire,restringere o falsare il gioco della concorrenza all’ interno del mercato comune”. Ad esempio, l’ art. 81 contempla esplicitamente tra gli accordi vietati quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente prezzi di vendita, nel limitare o controllare i mercati o nel ripartire i mercati tra produttori. L’ articolo 82, invece, prevede l’ incompatibilità con il mercato comune, e quindi vietato ” lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Ad esempio, sconti speciali o altri incentivi finanziari concessi a clienti da imprese in posizione dominante al fine di assicurarsi la totalità o una parte sostanziale dei loro ordinativi. Si tratta dio una pratica abusiva in quanto volta ad escludere eventuali concorrenti. Come previsto dall’ art. 5 del nuovo Regolamento, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del Trattato in casi individuali. A tal fine, agendo d’ ufficio o in seguito a denuncia, possono adottare le seguenti decisioni: -ordinare la cessazione di un’ infrazione; – disporre misure cautelari; – accettare impegni; – comminare ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale. Riteniamo opportuno segnalare che quasi in concomitanza con l’ adozione del nuovo Regolamento, sono state pubblicate sulla G.U.C.E. L 10 del 15 gennaio 2003 ben tre Decisioni della Commissione del 13 dicembre 2000 relative ad una procedura d’ infrazione ai sensi degli articoli 81 e 82 del Trattato riguardanti alcune importanti aziende europee produttrici di carbonato di sodio, come la belga Solvay ( che dal 1913 ha un grosso insediamento industriale anche a Rosignano in Toscana), la tedesca CFK, l’ inglese ICI (Imperial Chemical Industries) ed altre.In particolare per quanto riguarda la Solvay, la Commissione europea ( vedi Decisione della Commissione del 13/12/2002 pubblicata sulla G.U.C.E. L 10/10 del 15 gennaio 2003) ha denunciato la violazione dell’ art. 82 in quanto ” dal 1983 circa fino circa alla fine del 1990 ha abusato della posizione dominante detenuta sul mercato del carbonato di sodio ( meglio noto con la denominazione di Soda Solvay) applicando ai suoi principali clienti un sistema di sconti di fedeltà e di sconti con riferimento ad un tonnellaggio marginale, condizioni contrattuali volte ad assicurarle l’ effettiva esclusiva delle forniture, nonché altre misure che hanno avuto per oggetto e per effetto di vincolare tali clienti per la totalità del loro fabbisogno e di escludere i concorrenti
Fonte: Eur-Lex
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