L’ informazione ambientale nella Comunità europea

La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, pubblicata sulla G.U.E. L 41/26 del 14 febbraio 2003

Un rafforzamento dell’ accesso del pubblico all’ informazione ambientale e la diffusione di tale informazione contribuiscono a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l’ ambiente. E’ partendo da questa prima considerazione, che il Parlamento europeo e il Consiglio dell’ Unione europea, hanno adottato la Direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 sull’ accesso del pubblico all’ informazione ambientale e che abroga la Direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea (G.U.E.) del 14 febbraio 2003. Scopo principale della nuova Direttiva è quello di ampliare la precedente direttiva in materia del 7 luglio 1990 con la quale venne avviato un processo di mutamento del modo in cui le autorità pubbliche affrontarono la questione dell’ apertura e della trasparenza, stabilendo misure per l’ esercizio del diritto di accesso del pubblico all’ informazione ambientale che deve essere sviluppato e continuato. La sostituzione della direttiva 90/313/CEE con la nuova direttiva 2003/4/CE intende, appunto, offrire una maggiore trasparenza al problema, indicando agli interessati le linee per un testo legislativo unico, chiaro e coerente. Obiettivo fondamentale della presente direttiva è innanzitutto quello di dare una chiara definizione al concetto di ” informazione ambientale”, ovvero comprendere l’ informazione, in qualsiasi forma, concernente lo stato dell’ ambiente, i fattori, le misure o le attività che incidono o possono incidere sull’ ambiente ovvero sono destinati a proteggerlo, le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell’ ambito di tali misure o attività, nonché l’ informazione sullo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi. L’ art. 3 della nuova direttiva stabilisce che ” 1. Gli Stati membri provvedono affinchè le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, e rendere disponibile l’ informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse….L’ informazione ambientale è messa a disposizione del richiedente: a) quanto prima possibile o al più tardi entro un mese dal ricevimento, da parte dell’ autorità pubblica di cui al paragrafo 1, della richiesta del richiedente; oppure b) entro due mesi dal ricevimento della richiesta da parte dell’ autorità pubblica se il volume e la complessità delle informazioni richieste sono tali che non è possibile soddisfare la richiesta entro il periodo di un mese di cui alla lettera a). In tali casi, il richiedente è informato il più presto possibile e, comunque, prima della fine di detto periodo di un mese, della proroga e dei motivi che la giustificano”. La diffusione dell’ informazione ambientale deve essere strutturata dalle autorità pubbliche in modo sistematico, in particolare adottando tecnologie di telecomunicazione informatica e/o tecnologie elettroniche e che sia costantemente aggiornata.La direttiva 2003/4/CE entra in vigore il 14 febbraio 2005, mentre a decorrere dalla stessa data è abrogata la direttiva 90/313/CEE.

Fonte: Eur-Lex

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