Il caso affrontato dai giudici riguarda un incidente subito da un lavoratore mentre, terminato il turno mattiniero, stava facendo ritorno a casa con la bicicletta. L’Inail e successivamente anche la Corte di Appello di Firenze hanno negato il riconoscimento dell’indennizzo previsto per gli infortuni in itinere, partendo dalla considerazione che “il percorso da coprire era breve e, quindi, tale da non giustificare l’utilizzo della bicicletta che rappresentava, anzi, un aggravamento del rischio rispetto all’andare a piedi”.
La tesi sostenuta dall’Istituto assicuratore non è una novità. Già precedentemente alcune sentenze della stessa Corte (vedere, ad esempio, Cass. n.15617/2001) l’avevano avvalorata, seguendo un ragionamento secondo il quale, quando la distanza tra l’abitazione e il luogo di lavoro è percorribile a piedi, è esclusa l’indennizzabilità dell’infortunio, in quanto rientra fra le ipotesi di “rischio elettivo”, cioè quello a cui si è esposto “deliberatamente” il lavoratore” e che, quindi, non ha alcun rapporto finalistico con l’attività professionale. Secondo questa argomentazione, quando la distanza tra lavoro e casa è inferiore a un 1 Km risulta “irragionevole” l’uso della bicicletta.
L’ultima sentenza però mette in discussione la rigidità di tale impostazione e va oltre, offrendo un’ampia ricostruzione della nozione di “uso necessitato” del mezzo privato ai fini della tutela Inail, slegandola dal criterio della distanza, per ancorarlo ad altri fattori, quali possono essere le consuetudini e le normali esigenze del lavoratore.
Viene infatti presa a riferimento, innanzitutto, quella giurisprudenza che riconosce al lavoratore la facoltà di avvalersi, comunque, di un mezzo di trasporto privato, anche in presenza di servizi pubblici di trasporto compatibili con l’orario di lavoro, in considerazione delle esigenze di vita familiari, umane e economico-sociali. “Un sostanzioso risparmio sui tempi dei viaggi per motivi di lavoro – si legge nel dispositivo -, permette infatti di salvaguardare meglio alcuni diritti costituzionalmente garantiti, come quello alla salute, alla dignità sociale, alla vita di relazione, nonché di raggiungere in maniera riposata e distesa i luoghi di lavoro, assicurando un proficuo apporto alla organizzazione produttiva”.
La Cassazione, quindi, accogliendo la richiesta di indennizzo del lavoratore, ha espressamente affermato che la distanza non può essere ritenuta in assoluto un criterio selettivo per giustificare l’uso del mezzo privato ma, la valutazione va fatta in relazione a molteplici fattori non definibili in astratto; si deve cioè tener conto di vari standard comportamentali esistenti nella società civile, all’interno di un determinato contesto socio economico.
Per l’Inca, si tratta di una sentenza molto importante, soprattutto in considerazione del consistente fenomeno di infortuni su strada che si continuano a verificare e che, ciononostante, non sono adeguatamente coperti dalla tutela dell’Inail. Gli ultimi dati confermano che gli incidenti stradali denunciati sono oltre il 20% del totale, di questi più del 75% si è verificato nel percorso casa lavoro casa.