Larticolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento stabilisce che le sostanze di cui allallegato IV sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e IV dello stesso regolamento in quanto la disponibilità di tali dati su tali sostanze è sufficiente per considerarle in grado di comportare un rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche. Inoltre, larticolo 2, paragrafo 7, lettera b) dello stesso regolamento stabilisce che anche le sostanze di cui allallegato V sono esentate dagli stessi titoli del regolamento in quanto la registrazione è considerata non opportuna e non necessaria per tali sostanze e la loro esenzione da detti titoli non pregiudica gli obiettivi perseguiti dal regolamento.
Larticolo 138, paragrafo 4, del regolamento impone alla Commissione di procedere ad una revisione degli allegati IV e V entro il 1° giugno 2008 onde proporre modifiche, se del caso.
La revisione svolta dalla Commissione in conformità del citato articolo 138, ha rivelato che è opportuno cancellare tre sostanze dallallegato IV, in quanto la disponibilità di informazioni su tali sostanze è insufficiente per considerarle in grado di comportare un rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche. Si tratta della Vitamina A, in quanto questa sostanza può presentare un rischio elevato di tossicità riproduttiva, del carbonio e della grafite, in particolare perché i corrispondenti numeri Einecs e/o CAS sono utilizzati per identificare forme di carbonio e grafite su nanoscala, che non soddisfano i criteri bdi inclusione nellallegato in questione.
Inoltre, tre gas nobili (lelio, il neon e lo xenon) soddisfano i criteri di inclusione nellallegato IV: è quindi opportuno cancellarli dallallegato V per inserirli nellallegato IV. Unaltro gas nobile, il krypton, che soddisfa i criteri di inclusione nellallegato IV, viene inserito nello stesso allegato per motivi di coerenza. Inoltre, è opportuno aggiungere altre tre sostanze (il fruttosio, il galattosio e il lattosio) in quanto sono state individuate come conformi ai criteri di inclusione nellallegato IV. Anche il calcare viene cancellato dallallegato IV in quanto si tratta di un minerale ed è già oggetto di esenzione nellallegato V. Inoltre, anche determinate voci esistenti riguardanti oli, grassi, cere, acidi grassi e i relativi sali sono cancellate in quanto non tutte le sostanze in questione soddisfano i criteri di inclusione nellallegato IV.
Per quanto riguarda lallegato V, è stata aggiunta la magnesia, in quanto è stata identificata come sostanza che soddisfa i criteri dinclusione in tale allegato.
Nellallegato V sono stati aggiunti determinati tipi di vetro e fritte ceramiche che non soddisfano i criteri di classificazione di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
Anche alcuni oli, grassi e cere vegetali e animali così come il glicerolo, che sono ottenuti da fonti naturali, che non sono chimicamente modificati e che non possiedono proprietà pericolose oltre linfiammabilità e la possibilità di provocare irritazione della cute e degli occhi, sono stati aggiunti allallegato V per applicare un trattamento più omogeneo alle sostanze comparabili e limitare lesenzione alle sostanze con un profilo di rischio inferiore.Laggiunta di oli, grassi, cere e acidi grassi allallegato V corrisponde alla soppressione di determinate singole sostanze di questi gruppi elencati nellallegato IV.
Pertanto, lAllegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito dallallegato I del presente regolamento, così come lallegato V è sostituito dallallegato II del presente regolamento.
(LG-FF)