Dopo aver esaminato alcuni articoli fondamentali del decreto ministeriale italiano, la Commissione europea contesta che il decreto notificato dalle autorità italiane è necessario per definire e regolamentare il sistema di rintracciabilità del latte pastorizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari e sostenendo che il decreto notificato è necessario per regolamentare letichettatura dei prodotti alimentari di cui allarticolo 1 in questione, al fine di provvedere alla massima tutela degli interessi dei consumatori.
Secondo la Decisione della presente Decisione della Commissione, le autorità italiane non avrebbero dimostrato che lindicazione di origine prevista dal decreto notificato è necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui allarticolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE.
Alla luce di tali osservazioni la Commissione ha espresso un parere negativo riguardo alle summenzionate disposizioni del decreto notificato a norma dellarticolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2000/13/CE.
Pertanto, la Commissione ha adottato la presente decisione che, allarticolo 1 prevede che:
LItalia è tenuta a non adottare larticolo 2, larticolo 3, comma 1 e 3, nonché larticolo 4 (per quanto riguarda lobbligo di indicare il luogo di origine del latte impiegato nella cagliata) del decreto notificato.
(LG-FF)