La Commissione europea richiama l’Italia sull’etichettatura del latte.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 102/52 del 23 aprile 2010 è pubblicata la Decisione 2010/229/UE della Commissione del 22 aprile 2010 relativa alla proposta di decreto ministeriale italiano che disciplina l’etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti caseari.

Conformemente alla procedura prevista dall’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, in data 25 agosto 2009 le autorità taliane hanno notificato alla Commissione europea la proposta di decreto che disciplina l’etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari.

Dopo aver esaminato alcuni articoli fondamentali del decreto ministeriale italiano, la Commissione europea contesta che il decreto notificato dalle autorità italiane è necessario per definire e regolamentare il sistema di rintracciabilità del latte pastorizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari e sostenendo che il decreto notificato è necessario per regolamentare l’etichettatura dei prodotti alimentari di cui all’articolo 1 in questione, al fine di provvedere alla massima tutela degli interessi dei consumatori.

Secondo la Decisione della presente Decisione della Commissione, le autorità italiane non avrebbero dimostrato che l’indicazione di origine prevista dal decreto notificato è necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE.

Alla luce di tali osservazioni la Commissione ha espresso un parere negativo riguardo alle summenzionate disposizioni del decreto notificato a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2000/13/CE.
Pertanto, la Commissione ha adottato la presente decisione che, all’articolo 1 prevede che:
“L’Italia è tenuta a non adottare l’articolo 2, l’articolo 3, comma 1 e 3, nonché l’articolo 4 (per quanto riguarda l’obbligo di indicare il luogo di origine del latte impiegato nella cagliata) del decreto notificato”.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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