La Commissione europea si riprende i contributi concessi alla Sicilia

La Sentenza del Tribunale europeo ( Prima Sezione ampliata) del 18 ottobre 2005 stabilisce che i contributi pari a circa 39 milioni di euro erogati tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dall’ Italia alla Sicilia devono essere restituiti a Bruxelles per “ Errore manifesto di valutazione” nell’ erogazione del contributo stesso.

Il Tribunale europeo , con sentenza 18 ottobre 2005, ha accolto la “ Decisione della Commissione relativa alla soppressione e al recupero finanziario di un contributo finanziario” concesso dall’ Italia alla Regione Sicilia tramite il “ Fondo europeo di sviluppo regionale” (FESR). Tali contributi dovevano servire alla realizzazione di grandi opere pubbliche in Sicilia. Il finanziamento di circa 39 milioni di euro ottenuto nel 1987 doveva servire per completare il progetto di sbarramento del torrente Gibbosi. La realizzazione di opere accessorie avrebbe garantito l’ irrigazione di circa 1.000 ettari di terreni agricoli e la fornitura di acqua per il Polo industriale di Licata. La sentenza emessa dal Tribunale europeo di prima istanza conferma la decisione presa nel 2002 dalla Commissione europea: sopprimere il contributo previsto ( 48,8 milioni di euro) e procedere al recupero delle somme anticipate. Negli anni 2000-2001 si apprendeva che l’ Ente minerario Siciliano ( il soggetto realizzatore dell’ opera ) era stato sciolto e che il Polo industriale di Licata non aveva potuto essere realizzato. Allo stato incompleto delle opere si sovrapponeva l’ avvio di uno studio per modificare la destinazione delle acque. La Commissione ha contestato all’ Italia di non aver ricevuto indicazioni sulla data presunta o indicativa di piena funzionalità delle opere e di non essere stata interpellata per l’ approvazione della modifica.La Regione Sicilia è stata riconosciuta parte legittimamente interessata al ricorso in ragione delle relazioni intercorse con la Commissione e per l’ intervenuto mutamento della sua situazione giuridica. Ha infatti già restituito al Ministero dell’ economia e delle finanze i contributi europei ricevuti. Il Tribunale ne ha tuttavia respinto nel merito tutti gli argomenti. L’ irregolarità riscontrata dalla Commissione trova fondamento nel dato giurisprudenziale secondo cui modifiche – specie se rilevanti – della natura o delle condizioni di attuazione di un’ azione comunitaria richiedono una preventiva approvazione. La sentenza conferma anche l’ incertezza sulla data di entrata in funzione dell’ opera. I documenti forniti nel 2000 alla Commissione rivelano che il certificato di collaudo dell’ opera non includeva alcune parti rilevanti. Risultava infatti che gli invasi provvisori non erano stati realizzati e che l’ acquedotto non era completato. La risposta italiana del 21 febbraio 2002 ad una nuova interrogazione fissava la data del completamento dei lavori al 2 febbraio 2003, ma giungeva oltre la scadenza dei termini accordati.

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