La Convenzione di Rotterdam e i prodotti chimici pericolosi

La Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione presentata dalla Commissione il 24 gennaio 2002

Sulla G.U.C.E. C 126 E/274 del 28 maggio 2002 è pubblicata la ” Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale”. Si deve premettere che la Convenzione citata è stata firmata dalla Commissione, a nome della Comunità europea, a Rotterdam l’ 11 settembre 1998 e rappresenta un importante passo ai fini di una più efficiente disciplina internazionale del commercio di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi, con l’ obiettivo di proteggere la salute umana e l’ ambiente contro i potenziali pericoli che tali sostanze rappresentano e di contribuire ad incentivare l ‘uso compatibile con l’ambiente. Il Consiglio dell’ Unione europea con questa proposta di decisione approva la Convenzione in base al testo riportato in allegato alla stessa decisione, autorizzando il presidente del Consiglio stesso designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione, a nome della Comunità, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. L’ obiettivo della convenzione ha lo scopo – come abbiamo già sottolineato – di promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela della salute umana e dell’ ambiente contro i potenziali effetti di tali sostanze, nonché di contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale, favorendo gli scambi di informazioni sulle loro caratteristiche, istituendo una procedura di decisione nazionale per la loro importazione ed esportazione e prescrivendo la notifica delle relative decisioni delle Parti. Il comitato di esame per i prodotti chimici esamina le informazioni contenute nelle notifiche e, sulla base dei criteri previsti , raccomanda o meno alla conferenza delle parti di assoggettare la sostanza chimica alla procedura di previo assenso informato e quindi di includerla nel relativo allegato. Quando il comitato per l’esame dei prodotti chimici ha deciso di raccomandare l’ inclusione di una sostanza nell’ apposito allegato, esso elabora un progetto di documento orientativo per la decisione. Tale documento orientativo reca informazioni sugli usi della sostanza chimica ed eventualmente l’ inclusione della sostanza stessa in una categoria diversa da quella contemplata dall’ atto normativo definitivo.L’ art. 14 della Convenzione prevede uno scambio di informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche sui prodotti chimici oggetto della Convenzione stessa, comprese le informazioni in materia di tossicità, ecotossicità e sicurezza, la diffusione di informazioni di pubblico dominio sugli atti normativi di diritto interno pertinenti agli obiettivi della Convenzione e la comunicazione alle altre parti, direttamente o tramite il segretariato, di informazioni relative agli atti normativi interni che sottopongono a sostanziali restrizioni uno o più usi di una sostanza chimica.

Fonte: Eur-Lex

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