“Va anzitutto premesso che gli accordi contrattuali che legano medico competente e datore di lavoro vanno concettualmente inseriti – e sono a tutti gli effetti inseriti – nell’ambito di una cornice legale.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, infatti, con riferimento ai soggetti destinatari dei relativi obblighi tra cui anche il Medico Competente, i rapporti tra privati in termini di “obbligazioni” dell’uno nei confronti dell’altro vanno guardati alla luce della cornice legislativa – che è fonte di “obblighi” – nell’ambito della quale essi sono inseriti.
In particolare il Medico Competente, sia che svolga la sua attività come lavoratore subordinato che come lavoratore autonomo, al momento della sottoscrizione dell’incarico si assume gli obblighi che sono stabiliti dalla legge, le cui modalità di attuazione sono dettagliate dalla lettera di incarico compatibilmente con i limiti legali e con la cornice normativa che ne prevede già dei contenuti obbligatori.
Dunque l’accordo tra Datore di Lavoro e Medico Competente si inserisce all’interno di una cornice legislativa immodificabile dalle parti.
Ad esempio, è già il legislatore ad aver stabilito:
– che il datore di lavoro/i dirigenti deve/devono dare al Medico Competente le informazioni di cui all’art.18 comma 2 T.U.;
– che il datore di lavoro/i dirigenti deve/devono inviare i lavoratori alle visite mediche e che il Medico Competente deve effettuare queste ultime entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
– che il Medico Competente deve recarsi alle riunioni periodiche indette in azienda;
– che il Medico Competente deve istituire, aggiornare e custodire le cartelle sanitarie e di rischio sotto la propria responsabilità, e che esse debbano essere conservate con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina etc…
La diretta conseguenza di tale premessa è che «non vi è dubbio che l’incarico del medico competente abbia un’origine privatistica, nel senso che è affidato alla decisione di due soggetti che si accordano per una serie di prestazioni specialistiche all’interno dell’azienda. Ma, d’altro lato, non vi è nessun dubbio che quelle prestazioni sono dirette a salvaguardare la salute dei lavoratori dell’azienda e debbano essere svolte dal medico in piena autonomia e secondo le regole tecniche e scientifiche della scienza medica.
In questo senso l’attività del medico competente acquista una dimensione di natura senz’altro pubblicistica.» (Beniamino Deidda, Atti del Congresso Nazionale SIMLII, 2010.)
E ancora, è stato osservato che «nel sistema della sicurezza del lavoro, la figura del Medico Competente ben si può considerare come un ibrido giuridico. Tecnicamente, infatti, egli è un collaboratore dell’imprenditore: in quanto tale egli è scelto e retribuito da quest’ultimo nell’ambito di un rapporto privatistico, avente ad oggetto l’assistenza del vertice aziendale nell’esercizio degli obblighi prevenzionali che richiedono una competenza medica. Funzionalmente, però, il medico competente svolge un compito di natura pubblicistica, in tanto in quanto finalizzato alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.
Si spiega così la ragione per cui un tale soggetto è, da un lato, sottoposto a eventuali controlli e, dall’altro, destinatario esclusivo di alcuni reati propri.» (F. Giunta e D. Micheletti, Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, 2010.)
A tale funzione pubblicistica si collega anche la qualificazione professionale che è richiesta al Medico Competente (art. 38 T.U.). […]
Analogamente, l’autonomia che deve essere esercitata dal Medico Competente e deve essere a questi garantita dal Datore di Lavoro è collegata alla funzione pubblicistica del Medico stesso….”
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