Pubblicato il secondo elenco dei pagamenti del cinque per mille dell’anno 2012

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato l’elenco delle disposizioni di pagamento, con importo inferiore a 500.000 euro, per l’anno finanziario 2012 del cinque per mille.

Pubblicato il secondo elenco delle disposizioni di pagamento per l’anno finanziario 2012.

Sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali gli elenchi delle disposizioni di pagamento per complessivi 175.693.191,32 euro relativi a 29.572 enti beneficiari del cinque per mille anno 2012 con importo inferiore a 500.000 euro.

Gli elenchi forniti dall’Agenzia delle entrate relativi alle disposizioni di pagamento per l’anno finanziario 2012 del cinque per mille sono suddivisi in:
– Elenco dei beneficiari di somme superiori a euro 500.000 inviato dall’11 agosto 2014 agli uffici competenti per l’accreditamento;
– Elenco dei beneficiari di somme inferiori a euro 500 mila inviato il 10 ottobre agli uffici competenti per l’accreditamento.

L’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per ciascun anno finanziario, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze, i dati occorrenti a stabilire gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.
Le somme da stanziare per la corresponsione del cinque per mille sono iscritte in bilancio sull’apposito Fondo dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti, sulla base degli elenchi all’uopo predisposti dall’Agenzia delle entrate, è predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i soggetti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L’ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti di aver cessato l’attività o di non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio.
Ai sensi del DPCM 23 aprile 2010 art. 11 comma 7 non vengono erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro.

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