La fusione di APAT, INFS e ICRAM nell’ISPRA.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010 è pubblicato il Decreto 21 maggio 2010, n. 123 del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze concernete il “Regolamento recante norme concernente la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è un ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile. Nell’ISPRA, retto dal presente regolamento, nonché da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi dell’articolo 14, confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM, soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui all’articolo 28, comma 5, del decreto-legge 25 giugno b2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L’ISPRA è l’istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale nell’esercizio delle attribuzioni conferite della normativa vigenze.
L’ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali alle quali l’Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali.
L’ISPRA ha sede in Roma. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali può istituire sedi operative sul territorio nazionale nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, in particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali in materia ambientale.

(LG-FF)

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