La gestione comunitaria nei settori dell’istruzione e della cultura

Con la Decisione della Commissione del 14 gennaio 2005 – pubblicata sulla Gazzetta dell’UE L 24/35 del 27 gennaio 2005 – viene istituita l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento(CE) n. 58/2003 del Consiglio.

Il citato Regolamento(CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari e conferisce alla Commissione il potere di decidere l’istituzione di tali agenzie esecutive e di incaricarle dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione di uno o più programmi comunitari. La gestione di alcuni aspetti centralizzati di una serie di programmi nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura riguarda l’esecuzione di progetti di carattere tecnico che non implicano decisioni di carattere politico e richiede un elevato livello di conoscenze tecniche e finanziarie per tutto il ciclo del progetto. Per tali motivi, i compiti connessi all’esecuzione di tali programmi possono essere delegati ad un’agenzia esecutiva in base ad una netta separazione tra le fasi di programmazione e l’adozione delle decisioni in materia di finanziamento che spettano alla competenza dei servizi della Commissione e l’esecuzione dei progetti che possono essere affidati all’agenzia esecutiva.
Con la Decisione della Commissione del 14 gennaio 2005 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 24/35 del 27 gennaio 2005 – sulla base dei principi operativi e dello statuto definiti dal Regolamento(CE) n. 58/2003 è stata così istituita l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, con sede a Bruxelles e la cui attività è stata definita per un periodo che inizia il 1° gennaio 2005 e termina il 31 dicembre 2008. L’Agenzia è responsabile della gestione di alcuni compiti che sono descritti dettagliatamente all’art. 4 della stessa Decisione.

Fonte: Eur-Lex

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