La gestione della sicurezza delle infrastrutture.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2011 è pubblicato il Decreto Legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulla “Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza nelle infrastrutture”.

Il presente decreto detta disposizioni per l’istituzione e l’attuazione di procedure volte alla valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli della sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di sicurezza.

Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropee, siano esse in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. Per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i contenuti del presente decreto costituiscono norme di principio.

A decorre dal 1° gennaio 2016 la disciplina contenuta nel presente decreto si applica alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese nella rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il termine di decorrenza di cui al presente comma può essere prorogato data successiva e comunque non oltre il 1° gennaio 2021.

Entro e non oltre il 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell’Unione europea.

La disciplina del presente decreto non si applica alle gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.
Ai fini del presente decreto si intende per rete stradale transeuropea la parte del territorio nazionale della rete stradale definita all’allegato I, sezione 2, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996. Per tutti i livelli di progettazione dei progetti di infrastruttura che comportano modifiche di tracciato sono effettuati i controlli della sicurezza stradale sulla base dei criteri di cui all’allegato II. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i criteri riportati nell’allegato III dovrà essere effettuata la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché la classificazione della sicurezza della rete esistente.L’allegato IV prevede le informazioni che devono figurare nelle relazioni di incidenti.

(LG-FF)

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