Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2011 è pubblicata la Legge 7 aprile 2011, n. 39 contenente Modifiche alla Legge 31 dicembre 2009, n. 196 conseguenti alle nuove regole adottate dallUnione Europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
La presente legge definisce i Rapporti con lUnione europea in materia di finanza pubblica, modificando, fra laltro, larticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il cui comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dallUnione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dellarmonizzazione dei bilanci pubblici e del col ordinamento della finanza pubblica.
2. Larticolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
Art.9 (Rapporti con lUnione europea in tema di finanza pubblica). 1: Il programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dellUnione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sullattuazione del patto di stabilità e crescita:
2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dellUnione europea nellambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, so npo trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dellesame a norma dei rispettivi regolamenti, nonché dellesercizio delle attività di cui allarticolo 4.
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dellUnione europea elaborato dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo un valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonché dalle loro implicazioni per lItalia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.
Larticolo 2 della presente Legge riguarda il coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo, sostituendo larticolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sul Ciclo degli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio.
Dopo larticolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è inserito larticolo 10 bis relativo alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) che recepisce le raccomandazioni approvate dal Consiglio dellUnione europea, nonché le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per lanno in corso e per il restante periodo di riferimento..
Seguono,poi,le Disposizioni in materia di stabilità finanziaria (art.3); il controllo sulla finanza pubblica (art. 4); le Modifiche della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (art.5) in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa; le modifiche allarticolo 12 e allarticolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché allarticolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,n. 10 riguardante la Relazione generale sulla situazione economica del Paese che, per lanno 2011, è presentata entro il 30 settembre.
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dallUnione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dellarmonizzazione dei bilanci pubblici e del col ordinamento della finanza pubblica.
2. Larticolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
Art.9 (Rapporti con lUnione europea in tema di finanza pubblica). 1: Il programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dellUnione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sullattuazione del patto di stabilità e crescita:
2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dellUnione europea nellambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, so npo trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dellesame a norma dei rispettivi regolamenti, nonché dellesercizio delle attività di cui allarticolo 4.
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dellUnione europea elaborato dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo un valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonché dalle loro implicazioni per lItalia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.
Larticolo 2 della presente Legge riguarda il coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo, sostituendo larticolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sul Ciclo degli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio.
Dopo larticolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è inserito larticolo 10 bis relativo alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) che recepisce le raccomandazioni approvate dal Consiglio dellUnione europea, nonché le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per lanno in corso e per il restante periodo di riferimento..
Seguono,poi,le Disposizioni in materia di stabilità finanziaria (art.3); il controllo sulla finanza pubblica (art. 4); le Modifiche della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (art.5) in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa; le modifiche allarticolo 12 e allarticolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché allarticolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,n. 10 riguardante la Relazione generale sulla situazione economica del Paese che, per lanno 2011, è presentata entro il 30 settembre.
(LG-FF)
Approfondimenti