Il diritto del lavoratore alla prestazione del fondo di garanzia INPS in caso di insolvenza del datore di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è quindi autonomo e distinto rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
La Cassazione Sezione lavoro, con sentenza del 19 dicembre 2005 n. 27917, ha individuato natura e funzionamento dell’istituto del fondo di garanza INPS, stabilendo che il diritto alla prestazione del fondo ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è quindi diritto di credito autonomo e distinto rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Pertanto tale diritto si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dellesistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero allesito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta allINPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore anche nei confronti del Fondo di garanzia.
Fonte: Corte di Cassazione