La nuova definizione di piccole e medie imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 è pubblicato il Decreto 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive riguardante l’adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.

Il Decreto 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive adegua alla disciplina comunitaria i criteri di individuazione delle piccole e medie imprese. Infatti, il Ministero, in conformità della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, fornisce le indicazioni necessarie per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della connessione di aiuti alle attività produttive. Il provvedimento, che si applica alle imprese operanti in tutti o settori produttivi, definisce quale categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) quella costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, si definisce “piccola impresa”, quella che ha meno di 50 occupati con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; è definita, invece, “microi8mpresa” l’impresa che ha meno di 10 0ccupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, le definizioni del decreto si applicano sia per sia per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005, sia per i nuovi regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio 2005 e sia per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione è intervenuta antecedentemente al 1° gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l’applicazione della nuova definizione di PMI. Per i regimi di aiuto gestito dal Ministero delle attività produttive, invece, le definizioni oggetto del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto stesso, essendo state espletate le procedure di comunicazione e di notifica previste. Per assicurare un’omogenea applicazione sul territorio delle definizioni di questo decreto, le amministrazioni competenti provvederanno ad effettuare per i regimi di propria competenza, contestualmente le notifiche e le comunicazioni prescritte, nonché comunicare nelle rispettive Gazzette Ufficiali e sui rispettivi organi di informazione ufficiali l’elenco dei regimi di aiuto per i quali si applicano queste nuove disposizioni.

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