La Circolare 7 gennaio 2004 del Ministero della salute – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2004 – sull’ applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2003,n.65.
Con l’ entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 ( pubblicato nel S.O. n. 61/L della Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003) che recepisce la direttiva n. 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e la direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001 concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, è stata riscritta in maniera completa la normativa-quadro in materia, abrogando il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285. Lo si apprende dalla Circolare 7 gennaio 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2004 – con la quale il Ministero della salute fornisce le ” Indicazioni esplicative per l’ applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001 concernente la classificazione, imballaggio e etichettatura dei preparati pericolosi”. Secondo il Ministero, ” anziché riferirsi solo ai numerosi articoli modificati rispetto alla precedente normativa, si è preferito riscrivere in maniera completa il decreto legislativo
per facilitare a livello operativo e mediante un testo consolidato, l’ attività tanto di coloro cui il decreto medesimo è diretto, quanto di coloro cui è deputata la valutazione della corretta applicazione dello stesso”. Il decreto in oggetto – viene sottolineato – fornisce i criteri per la valutazione di pericolosità dei preparati, indipendentemente dalla loro destinazione d’ uso, e completa l’ azione intrapresa, in stretto collegamento con le analoghe direttive dell’ U.E., per regolamentare la complessa problematica della classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Fra le variazioni significative rispetto al precedente decreto legislativo del 1998, sono da segnalare: – l’ introduzione per la prima volta, anche per i preparati, la categoria di ” pericoloso per l’ ambiente”; viene prevista, su richiesta, una scheda informativa in materia di sicurezza (SDS) anche per i preparati non pericolosi, non destinati al pubblico, contenenti almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l’ ambiente in concentrazione superiore o uguale all’ 1%, oppure per la quale è previsto un limite di esposizione comunitario negli ambienti di lavoro; viene sancito l’ obbligo di indicare nell’ etichetta di taluni preparati non classificati come sensibilizzanti, il nome chimico della o delle sostanze classificate ufficialmente o provvisoriamente sensibilizzanti contenute in concentrazione almeno dello 0,1%; viene stabilito il principio che il sistema di calcolo prevale sul test sperimentale; per i preparati liquidi con punto d’ infiammabilità maggiore di 55° C e contenenti idrocarburi alogenati o sostanze infiammabili o facilmente infiammabili in concentrazione superiore al 5%, sarà obbligatorio indicare in etichettatura che il preparato può diventare facilmente infiammabile o infiammabile durante l’ uso; viene inoltre sancito l’ obbligo di indicare in etichettatura la frase R 67 ( ” l’ inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini”); viene resa obbligatoria l’ apposizione in etichetta, per i cementi o i preparati di cemento non classificati sensibilizzanti, ma contenenti più di 2 ppm di cromo (VI) di una avvertenza riguardante la possibilità che si produca una reazione allergica; per la prima volta vengono definite le modalità di attuazione della vendita a distanza.
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