Protocollo sugli inquinanti organici persistenti

Il Protocollo della convenzione di Ginevra del 13 novembre 1979, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 81/38 del 19 marzo 2004.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 81/37 del 19 marzo 2004 è pubblicato il ” Protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’ inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza “.La convenzione citata nel Protocollo fu adottata a Ginevra il 13 novembre 1979 con lo scopo di creare un programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa, noto come programma EMEP. Tale programma, come previsto dall’ art. 1, paragrafo 4, del protocollo alla convenzione del 1979, ha successivamente adottato, il 28 settembre 1984 a Ginevra, la ” zona geografica delle attività dell’ EMEP, ai fini del finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici, ed in particolare degli ” inquinanti organici persistenti (POP), cioè quelle sostanze chimiche organiche che: i) possiedono caratteristiche tossiche; ii) sono persistenti; iii) danno luogo a bioaccumulo;iv) tendono ad essere trasportate in atmosfera attraverso le frontiere e a depositarsi a grande distanza; v) possono provocare effetti nocivi significativi per la salute umana o per l’ ambiente, sia nelle vicinanze sia lontano dalle fonti di emissione, ovvero da ” fonte fissa” o da ” fonte fissa nuova”. Come precisato all’ art. 2 del Protocollo, l’ obiettivo del Protocollo stesso è di limitare, ridurre o eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoruscite di inquinanti organici persistenti, obbligando le parti contraenti ad adottare misure efficaci al fine di : a) porre fine alla produzione e all’ uso delle sostanze di cui all’ allegato I conformemente alle disposizioni di attuazione ivi previste; b) garantire, in caso di distruzione o di smaltimento delle sostanze di cui all’ allegato I, che tale distruzione o smaltimento avvenga senza rischi per l’ ambiente, tenendo conto della disciplina vigente a livello sub-regionale, regionale e mondiale in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti pericolosi, ed in particolare della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. Inoltre, ciascuna parte dovrà sviluppare apposite strategie per individuare i prodotti ancora in uso e i rifiuti contenenti le sostanze di cui agli allegati I, II e III, e adottare le opportune misure affinchè tali rifiuti, e i prodotti definiti rifiuti, siano distrutti o smaltiti senza rischi per l’ ambiente.

Fonte: Eur-Lex

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