La nuova organizzazione dei Tribunali delle acque

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003 il Decreto-Legge 24 dicembre 2003, n. 354.

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riorganizzare la giurisdizione dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche all’ esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale di cui alle Sentenze della Corte Costituzionale, numeri 305 del 20 giugno 2002 e 353 del 17 luglio 2002, in attesa della complessiva riforma della disciplina concernente il governo delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, che attualmente risale al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ( Testo unico su acque e impianti elettrici), il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto-Legge 24 dicembre 2003, n. 354 contenente ” Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’ amministrazione della giustizia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003. Il Decreto-legge interviene infatti a parziale riformulazione del regio decreto 1775/1933, cancellato dal Giudice delle leggi nella parte in cui integra la composizione dei Tribunali regionali con tre funzionari dell’ ex Genio civile ( art. 138) e nella parte in cui non stabilisce invece dei meccanismi di sostituzione, in seno al Tribunale superiore, dei componenti astenuti, ricusati o legittimamente impediti ( combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma). In luogo dei funzionari dell’ ex Genio civile, il nuovo provvedimento inserisce ora nella composizione dei Tribunali regionali tre ingegneri nominati dal Ministro della giustizia ( in base a relativa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura). Per quanto riguarda, invece, i meccanismi di sostituzione, i componenti supplenti del Tribunale superiore delle acque saranno ora nominati nelle stesse forme previste per i titolari.

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