Valutazione delle caratteristiche delle acque minerali

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2003, il Decreto 29 dicembre 2003 del Ministero della salute che attua la direttiva 2003/40/CE della Commissione europea.

Sulla G.U. n. 302 del 31/12/03 è pubblicato il Decreto 29/12/03 del Ministero della salute con il quale viene data” Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale 12/11/92, n. 542, e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente”. Il provvedimento aggiorna le prescrizioni tecniche emanate, adeguandole al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive della Comunità europea in materia. Infatti, la direttiva 2003/40/CE del 16/05/03, determina l’ elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i parametri delle acque minerali naturali, nonché le condizioni di utilizzazione dell’ aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente; inoltre, la direttiva stessa precisa, tra l’ altro, che ai fini di controlli ufficiali è necessario prevedere un margine di fluttuazione dei risultati analitici intorno ai massimi ammissibili di concentrazione, corrispondente alle incertezze di misurazione, ed, altresì, che, in merito alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti con aria arricchita di ozono, appare opportuno definire unicamente obblighi di risultato, al fine di tenere conto dell’ evoluzione delle tecniche e della variabilità delle caratteristiche del trattamento secondo la composizione fisico-chimica dell’ acqua da trattare. Il richiamo al decreto ministeriale 12/11/92, n. 542, così come modificato dal decreto ministeriale 31/05/01 dell’ allora Ministero della sanità , si riferisce alla determinazione dei parametri relativi all’ acqua minerale, oltre alla temperatura dell’ aria al momento del prelievo, stabiliti in base al progresso tecnico e alle nuove acquisizioni scientifiche. Viene precisato, inoltre, che nelle acque minerali naturali non devono essere presenti le seguenti sostanze o composti derivanti dall’ attività antropica: agenti tensioattivi; olii minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati; benzene; idrocarburi policiclici aromatici; antiparassitari; policlorobifenili e composti organoalogenati.Fatto salvo quanto previsto dall’ art. 21 del D.L.gs. 25/01/92, n. 105, il Ministro della salute, con proprio decreto, dispone la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali per ogni necessità di adeguamento al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche, alle direttive emanate dall’ Unione europea nonché per ogni esigenza di salvaguardia della salute pubblica e/o dei consumatori. In prima applicazione di quanto previsto precedentemente, è fatto obbligo ai soggetti titolari di riconoscimento di acque minerali naturali di produrre al Ministero della salute entro il 31/10/04 ed entro il 31/10/06, certificati – in duplice copia – di analisi chimica, completi di verbale di prelevamento e della determinazione, rispettivamente, dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese e dei soli parametri nichel e fluoro. Detta analisi deve essere eseguita su campioni prelevati alla sorgente ( ovvero alle singole sorgenti) nonché, qualora l’ acqua minerale naturale sia sottoposto ad un trattamento di cui all’ art. 6 bis ,su campioni prelevati all’ uscita dell’ impianto di trattamento e deve essere effettuata da uno dei laboratori già autorizzati ai sensi del D.C.G. 7 novembre 1939, n. 1858, o, ove necessario, da laboratori pubblici identificati, nei primi tre anni dall’ entrata in vigore del presente provvedimento, con apposito provvedimento del Ministro della salute, sentite le regioni in teressate. Fatta salva la valutazione di merito della documentazione prodotta, la mancata ricezione negli inderogabili tempi previsto dei certificati analitici comporta la sospensione, a far data – rispettivamente – dal 1° gennaio 2005 e dal 1° gennaio 2007, della validità del decreto di riconoscimento.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo