1) Alla direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dallindustria del biossido di titanio, alla direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dellindustria del biossido di titanio, alla direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine delleliminazione, dellinquinamento provocato dai rifiuti del biossido di titanio, alla direttiva 1999/13/C E del Consiglio, dell11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni dei composti organici volatili dovute alluso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, alla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sullincerenimento dei rifiuti, alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione dele emissioni nellatmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, e alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e riduzione integrate dellinquinamento, devono essere apportate numerose modifiche sostanziali. Per motivi di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione di dette direttive.
Partendo dalla considerazione di cui sopra, il Parlamento europeo ed il Consiglio ritengono che per prevenire, ridurre, e, per quanto possibile, eliminare linquinamento dovuto alle attività industriali, nel rispetto del principio chi inquina paga e del principio della prevenzione dellinquinamento, è necessario definire un quadro generale che disciplini le principali attività industriali, intervenendo innanzitutto alla fonte, nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali.
Poiché approcci distinti nel controllo delle emissioni nellatmosfera, nelle acque o nel terreno da una matrice ambientale allaltra anziché proteggere lambiente nel suo complesso, la presente Posizione (UE) ritiene appropriato assicurare un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nellaria , nellacqua e nel terreno, alla gestione dei rifiuti, allefficienza energetica e alla prevenzione degli incidenti.
Pertanto, è opportuno rivedere la legislazione relativa alle installazioni industriali per semplificare e chiarire le disposizioni esistenti, ridurre i vincoli amministrativi inutili ed attuare le conclusioni delle comunicazioni della Commissione, del 21 settembre 2005, sulla strategia tematica sullinquinamento atmosferico (la strategia tematica sullinquinamento atmosferico), del 22 settembre 2006 sulla strategia tematica per la protezione del suolo e del 21 dicembre 2005 sulla strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti adottate come seguito alla Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente. Tali obiettivi fissano obiettivi di tutela della salute umana e dellambiente che non possono essere raggiunti senza nuove riduzioni delle emissioni che provengono dalle attività industriali.
Nel riportare il testo della proposta di direttiva esaminata , viene sottolineato che al fine di consentire ladeguamento delle disposizioni nella direttiva stessa al progresso tecnico e scientifico sulla base delle migliori tecniche disponibili, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dellarticolo 290 del trattato in relazione alladeguamento di alcune parti degli allegati V,VI e VII a tale progresso scientifico e tecnico.
Lobbligo di attuare la suddetta direttiva nel diritto nazionale dovrebbe limitarsi alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti.
(LG-FF)