La Posizione (UE) sull’adozione della direttiva sulle emissioni industriali.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 107 E/! del 27 aprile 2010 è pubblicata la Posizione(UE) N. 1/2010 del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)(Rifusione). Adottata dal Consiglio il 15 febbraio 2010.

La presente Posizione (UE) parte dalla seguente considerazione:
1) Alla direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall’industria del biossido di titanio, alla direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell’industria del biossido di titanio, alla direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti del biossido di titanio, alla direttiva 1999/13/C E del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni dei composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, alla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incerenimento dei rifiuti, alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione dele emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, e alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, devono essere apportate numerose modifiche sostanziali. Per motivi di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione di dette direttive.

Partendo dalla considerazione di cui sopra, il Parlamento europeo ed il Consiglio ritengono che per prevenire, ridurre, e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento dovuto alle attività industriali, nel rispetto del principio “chi inquina paga” e del principio della prevenzione dell’inquinamento, è necessario definire un quadro generale che disciplini le principali attività industriali, intervenendo innanzitutto alla fonte, nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali.

Poiché approcci distinti nel controllo delle emissioni nell’atmosfera, nelle acque o nel terreno da una matrice ambientale all’altra anziché proteggere l’ambiente nel suo complesso, la presente Posizione (UE) ritiene appropriato assicurare un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell’aria , nell’acqua e nel terreno, alla gestione dei rifiuti, all’efficienza energetica e alla prevenzione degli incidenti.

Pertanto, è opportuno rivedere la legislazione relativa alle installazioni industriali per semplificare e chiarire le disposizioni esistenti, ridurre i vincoli amministrativi inutili ed attuare le conclusioni delle comunicazioni della Commissione, del 21 settembre 2005, sulla strategia tematica sull’inquinamento atmosferico (“la strategia tematica sull’inquinamento atmosferico”), del 22 settembre 2006 sulla strategia tematica per la protezione del suolo e del 21 dicembre 2005 sulla strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti adottate come seguito alla Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente. Tali obiettivi fissano obiettivi di tutela della salute umana e dell’ambiente che non possono essere raggiunti senza nuove riduzioni delle emissioni che provengono dalle attività industriali.

Nel riportare il testo della proposta di direttiva esaminata , viene sottolineato che al fine di consentire l’adeguamento delle disposizioni nella direttiva stessa al progresso tecnico e scientifico sulla base delle migliori tecniche disponibili, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato in relazione all’adeguamento di alcune parti degli allegati V,VI e VII a tale progresso scientifico e tecnico.
L’obbligo di attuare la suddetta direttiva nel diritto nazionale dovrebbe limitarsi alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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