Pubblichiamo l’approfondimento tecnico “La prevenzione incendi nei luoghi a basso rischio d’incendio” dell’Ing. Diego Cerrone, Funzionario responsabile Ufficio prevenzione e sicurezza tecnica Direzione regionale VV.F. Campania.
La prevenzione incendi nei luoghi a basso rischio d’incendio
Il vecchio D.M. 10 marzo 1998 sta per essere definitivamente abrogato. Lo sostituiranno i DD.MM. 1, 2 e 3 settembre 2021. In particolare il Decreto 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” trova immediata applicazione in quei luoghi di lavoro che non sono già soggetti ad altra specifica normativa antincendio e che sono caratterizzati dal basso rischio d’incendio. Applichiamolo all’ufficio postale descritto in figura 1.
L’allegato al Decreto definisce i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio che devono essere luoghi non ricompresi nell’allegato al D.M. 3 agosto 2015 e non soggetti ad altre regole tecniche verticali e con le seguenti caratteristiche:
a) con affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti;
b) con superficie lorda complessiva non superiori a 1000 m2;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2);
e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.